Il debitore esecutato ha diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo di espropriazione?

Redazione scientifica
09 Febbraio 2018

Il debitore esecutato rimasto inattivo non ha diritto ad alcun indennizzo per l'irragionevole durata del processo esecutivo che è preordinato all'esclusivo interesse del creditore, sicchè egli è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio e difesa tecnica.

Il caso. La Corte d'appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma di danaro a titolo di equa riparazione ex legge n. 89/2001, per la durata irragionevole della procedura esecutiva immobiliare svoltasi innanzi al tribunale di Avellino a carico della ricorrente, quale debitrice esecutata.

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, sostenendo che a favore del debitore esecutato non opera la presunzione di danno da ritardo.

Equa riparazione del processo di espropriazione. Il Collegio ricorda come, sul diritto del debitore esecutato ad ottenere, in linea di principio, l'equa riparazione del processo di espropriazione a suo carico, la giurisprudenza di legittimità inizialmente non è stata univoca.

Spetta al debitore esecutato rimasto inattivo? Nel caso di specie, non avendo la parte privata allegato alcuno specifico interesse a che l'esito espropriativo della procedura a suo carico si realizzasse in tempi rapidi, i supremi Giudici ritengono di dover dare continuità all'orientamento negativo sostenuto dalla Cassazione con la sentenza n. 89/2016. In questa pronuncia, infatti, si osservava che «il debitore esecutato rimasto inattivo non ha diritto ad alcun indennizzo per l'irragionevole durata del processo esecutivo che è preordinato all'esclusivo interesse del creditore, sicché egli è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la cui funzione è diretta a stabilire un separato ambito di cognizione, la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio e difesa tecnica».

Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigettato la domanda di equa riparazione proposta dalla debitrice esecutata.

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