La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è valida solo se vi è stata la convalida

Daniela Fargnoli
30 Novembre 2017

A partire dall'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 la risoluzione per mutuo consenso di un rapporto di lavoro non può validamente avvenire senza le forme dell'art. 4, comma 17 atteso che si tratta proprio di una norma introdotta al fine di evitare licenziamenti ...

A partire dall'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 la risoluzione per mutuo consenso di un rapporto di lavoro non può validamente avvenire senza le forme dell'art. 4, comma 17 atteso che si tratta proprio di una norma introdotta al fine di evitare licenziamenti dissimulati del rapporto tanto da prevedere la convalida della manifestazione di volontà spontaneamente risolutoria del rapporto quale condizione sospensiva delle dimissioni o della risoluzione consensuale le quali, pertanto, perdono di efficacia se non confermate nei termini previsti dall'art. 4, comma 22 della Legge Fornero.

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