Individuati dal MinLav i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati
09 Febbraio 2018
Il Ministero del Lavoro ha individuato i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE. Così il Decreto del 17 ottobre 2017, pubblicato ieri nella sezione Pubblicità Legale del sito ministeriale, che abroga il DM 20 marzo 2013.
In particolare, il Ministero definisce lavoratori svantaggiati i soggetti che soddisfano una delle seguenti condizioni : a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) aver superato i 50 anni di età; e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
I lavoratori molto svantaggiati, invece, sono i soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie: - è privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito supra alla lett. a); - è privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito supra alla lett. a), e appartiene a una delle categorie di cui supra alle lettere da b) a g). |