Tributario

Notifica PEC dopo le 21: alla Consulta la parola

La Redazione
09 Febbraio 2018

La Corte Costituzionale dovrà affrontare una questione attinente la legittimità costituzionale dell'art. 16-septies, D.L. n. 179/2012: in materia di notificazioni a mezzo PEC. “La disposizione dell'articolo 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

La Corte Costituzionale dovrà affrontare una questione attinente la legittimità costituzionale dell'art. 16-septies, D.L. n. 179/2012: in materia di notificazioni a mezzo PEC.

La disposizione dell'articolo 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

Ci chiediamo se l'applicabilità della norma potrebbe essere estesa anche al processo tributario?

In effetti la compatibilità tra la previsione in oggetto e l'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 nonché il D.M. n. 163/2013 (disposizioni di attuazione del processo tributario telematico), pare esistere.

Ad ogni modo le ragioni che hanno indotto i giudici di merito a rimettere la questione alla Corte costituzionale risiedono nella possibile violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.: secondo il giudice della Corte d'Appello di Milano, la notifica effettuata l'ultimo giorno utile, che sia stata compiuta a mezzo PEC e dopo le 21 non ha ragione di essere posticipata al giorno successivo.

La ratio della norma risiede unicamente nel voler tutelare il riposo del soggetto destinatario nell'orario compreso tra le 21 e le 7 e non, dunque, di limitarne l'attività difensiva.

Anche la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema, con la sentenza n. 30766/2017, sostenendo che le notificazioni a mezzo PEC compiute tra le 21 e le 23.59 sono comunque recapitate nella casella di posta elettronica certificata del destinatario il giorno stesso. "Ai sensi dell'art. 16-septies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione".

La norma limiterebbe di fatto il diritto di difesa, poiché l'ultimo giorno sarebbe accorciato di tre ore.

In attesa della decisione della Consulta per valutarne i risvolti.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.