Il trattamento di favore riservato ai docenti iscritti nelle graduatorie non integra irragionevole discriminazione
12 Febbraio 2018
La procedimentalizzazione per fasi della mobilità come prevista dall'art. 6 CCNL mobilità dell'8 aprile 2016 non contrasta con l'art. 1 co. 108 l. n. 107/2015 e il trattamento di favore ivi riservato ai docenti iscritti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 non integra irragionevole discriminazione, apparendo per contro coerente con la diversità delle situazioni considerate, prevalenza al superamento di concorso piuttosto che all'anzianità di servizio. (Posto tale principio, il Tribunale ha accolto il ricorso della lavoratrice - la quale lamentava di avere diritto ad un trasferimento in ambiti territoriali per i quali aveva espresso preferenza prioritaria e nei quali erano stati invece trasferiti docenti con punteggio inferiore, ed anche appartenenti alla fase D - confermando che alla luce dei criteri previsti dall'art. 6 CCNL per la disciplina delle fasi dei trasferimenti e dei passaggi, ai docenti inseriti nella fase D devono essere assegnati i posti residuati all'esito della precedente fase C). |