Dichiarazione congiunta: responsabilità solidale anche per le sanzioni
12 Febbraio 2018
Con l'ordinanza n. 3181/2018 i Supremi Giudici hanno ricordato che in tema di dichiarazione congiunta, la responsabilità del coniuge non è dipendente dall'effettiva commissione dell'illecito, ma dal fatto che, per sua scelta volontaria, ha esercitato l'opzione per la dichiarazione congiunta con il marito.
La vicenda prende avvio da una richiesta effettuata dall'Ufficio di attribuzione di maggior reddito da partecipazione, notificando l'accertamento al contribuente e alla moglie (in quanto co-dichiarante nella dichiarazione). In Commissione provinciale il ricorso viene respinto, invece in CTR la situazione subisce una lieve modifica: riconosce la legittimità della cartella, ma non delle sanzioni.
La Corte fa riferimento ad alcuni concetti espressi dall'art. 17 della L. n. 144/1977: "È facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, presentare su un unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi [...]; [...] i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito".
Chiarito che è facoltà concessa ai coniugi di procedere alla dichiarazione congiunta, e dunque la conseguenza della non obbligatorietà dell'azione è che gli accertamenti di rettifica compiuti a nome di entrambi comportano la responsabilità solidale sia del pagamento dell'imposta ma anche degli accessori, incluse le sanzioni.
Concetti già espressi dalla Corte, si richiamano i principi espressi dalla sentenza n. 13733/2016 così come la sentenza n. 9209/2011.
In conclusione la CTR, secondo i Supremi Giudici, ha errato laddove ha disapplicato le sanzioni affermando che l'accertamento del maggior reddito da partecipazione nella società riguardava il marito, e la moglie non aveva avuto alcun ruolo nelle violazioni, non avendo alcun ruolo nella società stessa. Viene ribadito che la responsabilità della contribuente per le sanzioni non dipende dal suo contributo alla commissione del reato, bensì dalla sua scelta volontaria di optare per la dichiarazione congiunta con il marito.
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