Licenziamento per assenza ingiustificata

12 Febbraio 2018

A causa di una grave urgenza il lavoratore non ha potuto comunicare, nei tempi previsti dal contratto, la propria assenza. Può derivarne un licenziamento se per questa condotta è prevista una sanzione non conservativa?

A causa di una grave urgenza il lavoratore non ha potuto comunicare, nei tempi previsti dal contratto, la propria assenza. Può derivarne un licenziamento se per questa condotta è prevista una sanzione non conservativa?

Nel caso in cui si concretizzi la condotta oggetto di tipizzazione all'interno del contratto applicato, e per la stessa sia previsto come sanzione il licenziamento disciplinare, il datore dovrà innanzitutto procedere secondo le modalità indicate all'art. 7 della L. n. 300/1970.

Inoltre, seppur il comportamento del dipendente sia riconducibile alla previsione convenzionale, sarà necessario valutare la sussistenza di circostanze le quali, obbiettivamente, abbiano costituito un impedimento non solo allo svolgimento della prestazione lavorativa, ma anche degli obblighi di correttezza e diligenza connessi, quali la previa comunicazione dell'assenza.

Non è preteribile una valutazione circa l'effettività ed urgenza della ragioni dell'assenza poiché, ai fini del giudizio di proporzionalità tra la condotta e la sanzione, si deve tenere in conto, in merito alla prima, della gravità oggettiva e soggettiva dell'inadempimento del lavoratore. In merito: Cass. sez. lav., 25 gennaio 2018, n. 1922 e Cass. sez. lav., 19 settembre 2016 n. 18326.

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