Notifica PEC non andata a buon fine imputabile all'avvocato se il problema dipende dalla casella postale
13 Febbraio 2018
Il caso. La Corte d'appello di Roma respingeva il reclamo proposto avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione di un lavoratore in relazione all'ordinanza che aveva rigettato l'impugnativa di licenziamento. Dalla documentazione in atti risultava che il messaggio inviato all'indirizzo PEC fornito dal difensore era stato rigettato e che la successiva attività di ricerca presso i registro INIPEC aveva fornito il risultato «l'utente non esiste».
Contro tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che, non essendo stato possibile procedere alla comunicazione via PEC all'indirizzo dell'avvocato, la cancelleria del tribunale avrebbe dovuto trasmettere la comunicazione a mezzo fax.
Notificazione via PEC... Il Collegio rammenta sul punto che, in seguito all'entrata in vigore della legge 17 dicembre 2012, n. 221, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
…non andata a buon fine per causa imputabile al destinatario. Nel caso in cui non sia possibile ricorrere alla PEC «per cause imputabili al destinatario» le comunicazioni e le notificazioni vanno effettuate «mediante deposito in cancelleria».
La casella dell'utente non è in grado di accettare il messaggio. In precedenti pronunce, la Corte di legittimità ha ritenuto imputabile al destinatario della notificazione a mezzo PEC anche la circostanza che «la casella dell'utente non sia in grado di accettare il messaggio, trattandosi di evento che dipende dallo stato della casella del destinatario ed è, quindi, oggettivamente riferibile alla sfera di controllo dell'avvocato, il quale deve preoccuparsi di scongiurare un tale accadimento» (cfr. Cass. civ., n. 25968/2016).
Deposito in cancelleria. La decisione assunta in sede d'appello risulta, dunque, conforme a diritto in quanto, essendo imputabile al difensore destinatario la mancata ricezione del documento informatico, ha ritenuto sufficiente il deposito in cancelleria ai fini del decorso del temine di decadenza ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012.
Per tale ragione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il soccombente al pagamento delle spese. |