Sequestro ex 231 sui beni della società: serve l’amministratore giudiziario
13 Febbraio 2018
In caso di sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente, ex art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001, abbia ad oggetto società, aziende, ovvero beni, titoli o quote azionarie, la nomina di un amministratore giudiziario deve ritenersi presupposto imprescindibile per l'esercizio dell'attività aziendale, che rischierebbe altrimenti di venire paralizzata dal sequestro. Si è pronunciata in questo senso la Cassazione Penale, con la sentenza n. 6742, depositata il 12 febbraio. Il caso. Il Gip del Tribunale dell'Aquila emetteva decreto di sequestro preventivo, ex artt. 321 c.p.p. e 19 D.Lgs. n. 231/2001, finalizzato alla confisca per equivalente dei beni aziendali nella disponibilità di due società, per un importo pari al profitto degli illeciti amministrativi di cui all'art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001. Il Tribunale autorizzava l'utilizzo dei soli beni aziendali, rigettando la richiesta di autorizzazione all'utilizzo della liquidità esistente sul conto, anch'esso sottoposto a sequestro. Gli amministratori appellavano la decisione e, a seguito di rigetto, ricorrevano per cassazione. Il sequestro preventivo su beni aziendali. Ai sensi dell'art. 53, comma 1-bis, D.Lgs. n. 231/2001, quando il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, di cui all'art. 19, comma 2, abbia ad oggetto “società, aziende ovvero beni, ivi compresi titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche in deposito”, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari, esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali. La nomina dell'amministratore giudiziario. La nomina dell'amministratore giudiziario costituisce, dunque, presupposto imprescindibile per l'esercizio dell'attività aziendale. La ratio della norma di cui supra, invece, è proprio quella di evitare che la misura cautelare del sequestro possa paralizzare l'ordinaria attività aziendale, pregiudicandone la continuità e lo sviluppo: a tale scopo, la funzione assegnata all'amministratore giudiziario è quella di vigilare sull'utilizzo e sulla gestione dell'azienda e di riferirne all'autorità giudiziaria. Si tratta, insomma, di una figura tutt'altro che facoltativa, come invece sostenevano i ricorrenti; nel caso in cui ne venga omessa la nomina, la parte interessata ha un onere di impulso di adire il giudice, che può procedere ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. n. 231/2001. |