Fattura conforme ai requisiti di forma e contenuto? Valido elemento probatorio

La Redazione
13 Febbraio 2018

Con la sentenza n. 2905/2018, la Corte di Cassazione afferma che la fattura costituisce elemento probatorio solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto.

La fattura fa prova a fini IVA in favore del contribuente solo se in conformità ai requisiti di forma e contenuto. In ogni caso, il Fisco, in caso di operazioni ritenute inesistenti può fornire elementi probatori e il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, non soltanto esibendo le fatture. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso delle Entrate con la sentenza del 7 febbraio 2018, n. 2905.

La CTR aveva parzialmente accolto il ricorso della società. La Cassazione ha invece ribaltato il verdetto: «in tema di operazioni ritenute (come nella specie) in tutto o in parte oggettivamente inesistenti – in relazione alle quali la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno – l'Agenzia ha l'onere di fornire elementi probatori, seppur in forma meramente indiziaria o presuntiva […], dopo di che spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; con la puntualizzazione che tale prova non può consistere nella mera esibizione della fattura o nell'attestazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, perché la regolarità dei suoi profili formali è, normalmente, funzionale proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia».

Ciò detto, i giudici hanno osservato che in tema di imposizione IVA, la fattura è un elemento probatorio a favore dell'impresa «solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633».

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