Responsabilità dell'insegnante: la maggiore età dell'allievo danneggiato è prova del caso fortuito
14 Febbraio 2018
IL CASO Una studentessa, frequentante l'ultimo anno di un Istituto d'Arte, a causa dell'accalcamento e delle spinte da parte dei compagni cade mentre esce dalla palestra della scuola, riportando lesioni per il cui risarcimento conviene dinnanzi al Tribunale di Bari il MIUR, l'Istituto d'Arte e la professoressa di educazione fisica, al termine della cui lezione era accaduto il fatto. Il Giudice di primo grado accoglie la domanda nei confronti del MIUR e la respinge nei confronti degli altri due convenuti. La danneggiata propone appello principale ed il MIUR incidentale; la Corte territoriale accoglie l'appello incidentale, assorbendo quello principale, e nega la responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c. del MIUR, ritenendo responsabili la danneggiata stessa ed i suoi compagni, tutti maggiorenni, sul presupposto che l'art. 2048 c.c. riguardi solo i fatti illeciti commessi da minorenni. La danneggiata ricorre dunque in Cassazione sulla base di quattro motivi.
RESPONSABILITÀ PER CULPA IN VIGILANDO DELL'INSEGNANTE In particolare, con il primo motivo di ricorso la danneggiata denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2048, comma 2, c.c. in relazione al fatto concreto. L'evento era avvenuto durante l'orario scolastico, era attribuibile ad una condotta omissiva della Professoressa e soprattutto, osserva la ricorrente, il comma 2 dell'art. 2048 non menziona “minori”, a differenza del comma 1, e quindi disciplina la responsabilità che riguarda la condotta di alunni maggiorenni. Sussisterebbe dunque responsabilità per culpa in vigilando dell'insegnante, che dovrebbe ricadere dunque sul Ministero.
INTERPRETAZIONE TROPPO RESTRITTIVA La Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso, ritenendo erronea e troppo restrittiva l'interpretazione fatta dalla Corte territoriale dell'art. 2048 c.c. nel considerare le ipotesi previste dal comma 1 e dal comma 2 come due species di un unico genus di responsabilità «che si infrange sul confine della maggiore età dell'autore del fatto illecito». Secondo la Corte, l'unico elemento che accomuna i primi due commi è il terzo, che postula la prova liberatoria come limite alla responsabilità.
I DUE COMMI DELL'ART. 2048 C.C. La Cassazione ritiene che le due ipotesi previste dall'art. 2048 c.c. siano ontologicamente differenti. Il primo comma prevede la responsabilità per culpa in educando, pur senza specificare quali siano i possibili comportamenti omissivi generatori di responsabilità. Il secondo comma, invece, disciplina la culpa in vigilando, indicando espressamente ciò che non è stato fatto, ossia la vigilanza, di contenuto specifico perché «si rapporta alla cognizione culturale e tecnica che viene trasferita dai responsabili ai loro “allievi e apprendisti”». Ciò basta, secondo la Terza Sezione, ad escludere che la maggiore età estingua di per sé l'onere della vigilanza.
I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI Aggiunge però la Corte che il conseguimento della maggiore età comporta comunque una certa incidenza nella responsabilità prevista dal secondo comma dell'art. 2048 c.c., e richiama la corposa casistica giurisprudenziale in merito. Già Cass. civ. n. 369/1980 aveva ritenuto il dovere di vigilanza ex art. 2048, comma 2, c.c. «non assoluto ma relativo, essendo il contenuto di detto obbligo inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni». Ed ancora che il dovere di vigilanza dell'insegnante presenta un'estensione che deve essere proporzionata all'età ed al grado di maturità raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass. civ. n. 12424/1998 e Cass. civ. n. 2272/2005). Da ultimo, in Cass. civ. n. 9337/2016 si afferma che, per il superamento probatorio della responsabilità per fatto illecito dell'allievo, l'insegnante dovrebbe essere in grado di dimostrare di non essere stato in grado di intervenire per correggere il comportamento o per reprimerlo e di aver adottato in via preventiva ogni misura disciplinare ed organizzativa volta ad evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo «commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età».
ONERE PROBATORIO E CASO FORTUITO La Corte afferma dunque che il conseguimento della maggiore età incide sull'onere probatorio dell'insegnante, perché la dimostrazione da parte sua della maggiore età dell'allievo è ordinariamente sufficiente a provare che l'evento dannoso abbia costituito un caso fortuito. Proprio perché attuato da chi non avrebbe bisogno di alcuna vigilanza perché totalmente capace di intendere e di volere, il comportamento dannoso è configurabile come imprevedibile. La Corte accoglie il primo motivo, assorbe gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, che dovrà valutare se ricorra il caso fortuito applicando il principio di presunzione della capacità di autonomo discernimento dell'età dei soggetti coinvolti.
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