Giudizio di cassazione: l'udienza dopo l'estinzione si può svolgere in camera di consiglio
14 Febbraio 2018
Il caso. Tre soci di una società, estinta poi durante il giudizio, proponevano ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che li aveva condannati in solido al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'originario attore in conseguenza di un incendio. Con successiva istanza, due dei ricorrenti dichiaravano di voler rinunciare al ricorso e il Presidente della sesta sezione dichiarava estinto il giudizio. Con successiva istanza il terzo ricorrente, premesso che non aveva affatto rinunciato il ricorso, ha chiesto la discussione della causa, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c..
Istanza di discussione della causa. Preliminarmente il Collegio affronta la seguente questione di rito e cioè se l'istanza di discussione della causa, proposta ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio, con le forme previste dall'art. 380-bis c.p.c..
I Supremi Giudici affermano che, quando venne soppressa la possibilità della discussione orale nel caso di ricorsi trattati con il rito camerale (per effetto dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016), l'art. 391, comma 3, c.p.c., non venne modificato. É ovvio, però, che tale norma debba essere coordinata col mutato quadro normativo e, pertanto, anche quando vi sia stata istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c., resta ferma la facoltà del Presidente della Corte di fissare per la discussione del ricorso l'adunanza camerale, invece che l'udienza pubblica.
E trattazione del ricorso in camera di consiglio. Dunque, conclude la Suprema Corte, la circostanza che il ricorrente abbia presentato una istanza di discussione in pubblica udienza, formalmente richiamando l'art. 391, comma 3, c.p.c., non impedisce la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c..
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