Bovino sulla carreggiata: per valutare se sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. bisogna accertare che non si sia verificato il caso fortuito

Redazione Scientifica
15 Febbraio 2018

L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.

IL CASO Due uomini convengono in giudizio l'ANAS per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro causato dalla presenza di un bovino sulla strada; dal momento che nella determinazione del sinistro aveva concorso l'abbagliamento di un veicolo non identificato, nel giudizio viene chiamata in causa anche la Fondiaria-SAI s.p.a. quale impresa designata dal FGVS. Sia il Tribunale che la Corte d'appello di Palermo rigettano la domanda, non ritenendo possibile configurare la responsabilità dell'ANAS né ex art. 2051 c.c., né ex art. 2043 c.c., e ritenendo insussistente la prova circa la presenza di altro veicolo non identificato i cui fari avevano abbagliato il danneggiato. Gli attori ricorrono dunque in Cassazione, sulla base di quattro motivi.

RESPONSABILITÀ DELL'ANAS QUALE CUSTODE? In particolare, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano l'esclusione della responsabilità dell'Anas ex art. 2051 c.c. Quale custode della strada, doveva adottare, a prescindere dall'esistenza di specifiche prescrizioni normative, ogni misura idonea ad escludere ogni ipotesi di pericolo. In particolare, doveva essere impedita la possibilità di attraversamento di animali nei tratti di strada contigui ai campi e curata la manutenzione delle recinzioni, ove presenti. Inoltre, i danneggiati sottolineano che l'Anas, nonostante ne fosse onerata, non aveva fornito prova liberatoria del caso fortuito, non avendo dimostrato né che il bovino era sbucato all'improvviso, né che non fosse stato possibile accertarne la presenza e allontanarlo dalla sede stradale.

ERRORE DI IMPOSTAZIONE GIURIDICA La Suprema Corte dichiara che la Corte territoriale è incorsa in un «errore di impostazione giuridica per aver apprezzato il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c.» nella valutazione, ed esclusione, del profilo soggettivo della colpa del custode, ribadendo che la responsabilità custodiale è invece incentrata unicamente sul rapporto causale tra la cosa in custodia ed il danno subito dal terzo e che non rileva il profilo della condotta del custode.

LA RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C. La Cassazione fa il punto sui principi in materia di responsabilità per cose in custodia, con attenzione specifica alla custodia dei beni demaniali, ed in particolare delle strade e dei loro accessori o pertinenze. Premessa doverosa della Corte è che incombe sul danneggiato l'onere di un'opzione chiara tra azione generale di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e quella di responsabilità per fatto della cosa ex art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. civ. n. 18463/2015). Analizzando la formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., la Corte ricorda che:

  • deve esserci un rapporto di custodia della cosa ed un rapporto di fatto tra un soggetto e la cosa stessa tale da consentire il potere di controllarla, di escludere terzi dal contatto e di eliminare le situazioni di pericolo (Cass. civ. n. 15761/2016);
  • affinché si integri la responsabilità è necessario che il danno sia cagionato dalla cosa in custodia: assume rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale tra la cosa ed il danno (Cass. civ. n. 4476/2011);
  • Il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito;
  • si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria (Cass. civ., n. 12027/2017)
  • una volta provato dal danneggiato il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, la colpa o assenza di colpa del custode è irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ex art. 2051 c.c.

ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE Per quanto concerne l'accertamento del nesso causale, la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità di Cass. civ., sez. Un., n. 576/2008. Secondo la Corte tutto ciò che non è oggettivamente prevedibile e che rappresenta un'eccezione della normale sequenza causale, integra il caso fortuito, avente idoneità causale assorbente. Afferma la Cassazione che «quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso».

RICORRENZA DEL CASO FORTUITO Nel caso di specie, la Corte di merito, pur ritenendo indubbia la riconducibilità dell'evento dannoso dalla presenza del bovino sulla carreggiata, non aveva accertato se ricorressero o meno gli estremi del caso fortuito, limitandosi ad affermare l'inesistenza di violazioni di norme da parte del custode. Ma l'«accertamento dell'esclusione della colpa del custode non rileva in ambito di responsabilità ex art. 2051 c.c., ove si richiede invece un accertamento incentrato sul profilo oggettivo della sussistenza del nesso di causa e della ricorrenza del fortuito».

PRINCIPI DI DIRITTO La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, e rinvia alla Corte d'appello che dovrà rivalutare gli atti applicando i seguenti principi di diritto:

«L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale»;

«Il caso fortuito rappresentato dal fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però dal punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata) senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza alla diligenza o meno del custode»;

«Le modifiche della struttura della cosa o le situazioni di pericolo determinate da fattori imprevedibili sono suscettibili di divenire, se non rimosse tempestivamente, nuove condizioni intrinseche della cosa, idonee a comportare la responsabilità del custode».

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