Irregolare notifica del decreto ingiuntivo: il termine per l'opposizione tardiva decorre ex novo dalla conoscenza dell'atto

Redazione scientifica
15 Febbraio 2018

In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre.

Il caso. Il Ministero dell'Interno proponeva opposizione al decreto ingiuntivo notificato da una società alla Prefettura di Ragusa. Il Tribunale di Ragusa dichiarava inammissibile l'opposizione perché tardiva e la Corte d'appello confermava la sentenza di primo grado.

Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione.

Notificazione irregolare del decreto ingiuntivo... Il Collegio, pur riconoscendo che la sentenza impugnata abbia ripreso un principio affermato dalle Sezioni Unite, rileva come l'interpretazione e l'applicazione di tale principio non sia stata tuttavia corretta. Infatti, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la notificazione raggiunga comunque il proprio scopo, il problema risulta essere quello di stabilire se il termine per proporre l'opposizione decorra dal momento dell'effettiva conoscenza o «resti quello originario (cioè a decorrere dalla notificazione alla Prefettura), salva la facoltà del giudice di merito di valutare la congruità del tempo residuo».

La Corte d'appello, però, a parere dei Supremi Giudici, optando per la seconda opzione, «è andata ben oltre il dictum delle Sezioni Unite, che non hanno mai inteso rimettere al giudice di merito di valutare discrezionalmente la congruità del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo».

…e decorrenza del termine per proporre opposizione tardiva. Per tali ragioni, il Collegio ha affermato il seguente principio di diritto: «In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre. Tale termine, previsto dall'art. 641 c.p.c., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la "congruità" o comunque la "sufficienza" del tempo residuo intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva».

Nel caso di specie, dunque, l'opposizione risulta tempestivamente proposta, in quanto l'atto di citazione è stato notificato il quarantesimo giorno a decorrere dalla data in cui l'Avvocatura dello Stato ha avuto comunque conoscenza dell'atto da opporre. Detto ciò, l'opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile.

Per tale ragione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione.

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