Conseguenze derivanti dalla cessione nulla di ramo aziendaleFonte: Cod. Civ. Articolo 2112
15 Febbraio 2018
Con una sentenza è stato dichiarato nullo il trasferimento di un ramo di azienda. Verso i lavoratori, anch'essi oggetto di cessione, il datore ha un obbligo risarcitorio anche se questi sono stati retribuiti dal cessionario?
In seguito alla cessione di un ramo aziendale, i rapporti di lavoro non cessano ma continuano presso il cessionario, venendo a mutare solo una delle parti, ossia il datore. Qualora sia stata emessa una sentenza che dichiara la nullità dell'operazione dispositiva, in capo al datore grava in primis un obbligo risarcitorio, nei limiti in cui sia data prova dell'effettiva sopportazione di un danno da parte dei lavoratori ceduti. Nel caso di specie, un pregiudizio potrebbe in concreto derivare da una minore retribuzione corrisposta dal cessionario. La pronuncia giurisdizionale viene a costituire fonte di un ulteriore obbligo, di natura retributiva, connesso alla ricostituzione del rapporto tra ceduti e cedente. Nell'ipotesi in cui il datore originario non riammetta in servizio i dipendenti sarà comunque tenuto a corrispondere la retribuzione, pur in difetto della prestazione.
In merito: Cass. sez. lav., 5 aprile 2017, n. 8821. |