Medici specializzandi e remunerazione adeguata: il monito della Corte di Giustizia

La Redazione
16 Febbraio 2018

La Direttiva Ue n. 87/1976 ha previsto il diritto ad una remunerazione adeguata per i medici specializzandi, fissando come data ultima per l'adeguamento all'obbligo da parte degli Stati europei il 31 dicembre 1982. L'Italia, non avendo recepito la Direttiva entro i termini stabiliti ma soltanto nel 1991, deve remunerare ed, eventualmente, risarcire tutti coloro che non hanno beneficiato per tempo del suddetto diritto.

Sebbene la Direttiva n. 82 del 1976 aveva previsto che gli Stati Membri dovessero adeguarsi al dovere di remunerare adeguatamente gli specializzandi entro il 31 dicembre 1982, l'Italia ha recepito il contenuto dell'atto europeo soltanto nel 1991, con il D.Lgs. n. 257. Alcuni medici che avevano seguito corsi di specializzazione tra il 1982 e il 1990 hanno richiesto al Tribunale di Palermo la remunerazione a loro spettante per il periodo di frequenza dei corsi o, almeno, il risarcimento del danno derivante dalla mancata trasposizione della Direttiva.

Dopo che la questione sollevata dai medici era stata rigettata in primo grado e accolta in secondo, si era giunti in Cassazione. La Suprema Corte, rimettendo la vicenda alla Corte di Giustizia Ue, ha chiesto in primis se le previsioni contenute nella Direttiva n. 82 possano applicarsi ai corsi cominciati prima del 31 dicembre 1982 e terminati nel 1990, ossia prima che lo Sato italiano abbia recepito la Direttiva comunitaria; in secondo luogo, se il diritto ad una remunerazione adeguata sorga per il medico specializzando con l'emanazione della Direttiva o in seguito al suo recepimento da parte dell'Italia e, infine, se l'eventuale obbligo di adeguata remunerazione copra anche i corsi tenuti in un arco temporale comprendete la data del 31 dicembre 1982.

Con la sentenza del 24 gennaio 2018 la Corte di Giustizia UE, dopo aver affermato l'applicabilità della previsione della Direttiva a tutti i corsi iniziati nel 1982 e sancito, dunque, il dovere di remunerare adeguatamente gli specializzandi, ha statuito l'efficacia immediata del disposto circa l'adeguata remunerazione, a prescindere dal recepimento della stessa nello Stato Membro. La CGUE ha, altresì, chiarito che il giudice italiano deve quantificare l'adeguato compenso interpretando le altre norme di diritto nazionalealla luce del tenore letterale e delle finalità” della Direttiva e, laddove ciò non sia possibile, deve disporre favore degli specializzandi un risarcimento, a carico dello stato italiano, a titolo di sanzione per l'inadempimento derivante dal mancato recepimento della Direttiva. Il singolo medico danneggiato dovrebbe ricevere, almeno, la cifra corrispondente alla somma spettante, potendo chiedere un risarcimento ulteriore per non aver goduto della remunerazione a tempo debito. Infine, per i corsi iniziati prima e finiti dopo il 31 dicembre 1982, la Corte di Giustizia Ue ha chiarito che il diritto ad un'adeguata corresponsione economica sorga solo a partire dal 1° gennaio 1983.

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