Minore calunnia tre coetanei accusandoli di bullismo: del danno rispondono anche i genitori

Redazione Scientifica
16 Febbraio 2018

Al fine di superare la presunzione di colpa, sia di culpa in vigilando che di culpa in educando, sui genitori grava l'onere della prova liberatoria di aver fornito al figlio una buona educazione ed una vigilanza adeguata. La gravità della condotta tenuta dal minore costituisce indice del mancato raggiungimento della prova liberatoria, in mancanza di prova contraria.

IL CASO Un quattordicenne accusa tre coetanei di atti di bullismo nei suoi confronti; il procedimento penale si conclude però con l'archiviazione, a seguito della confessione del ragazzo ai carabinieri di essersi inventato tutto. Uno dei minori ingiustamente accusati, unitamente alla madre, si costituisce in giudizio denunciando la responsabilità solidale dei genitori nella causazione del danno commesso dall'accusatore, al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico, del danno patrimoniale, del danno morale e alla vita di relazione.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI GENITORI Il giudice di prime cure non ha dubbi sull'illiceità del fatto compiuto dal minore, che si è reso autore del reato di calunnia, ma deve valutare se del fatto illecito siano chiamati a rispondere anche i suoi genitori dal momento che il solo fatto che egli non fosse penalmente imputabile a causa della minore età, essendo undicenne al compimento dell'illecito, non comporta automaticamente che sia inquadrabile civilisticamente come soggetto incapace di intendere e di volere ex art. 2047 c.c.

IMPORTANZA DELLA GRAVITÀ DELLA CONDOTTA NELLA PROVA LIBERATORIA Il giudice deve valutare l'applicabilità al caso di specie del terzo comma dell'art. 2048 c.c. che prevede la liberazione dalla responsabilità di genitori, tutori, precettori o maestri nel caso in cui essi provino di non aver potuto impedire il fatto. Al fine di superare la presunzione di colpa, sia di culpa in vigilando che di culpa in educando, sui genitori grava l'onere della prova liberatoria di aver fornito al figlio, ex art. 147 c.c., una buona educazione ed una vigilanza adeguata. La gravità della condotta tenuta dal minore costituisce indice del mancato raggiungimento della prova liberatoria, in mancanza di prova contraria. Nel caso di specie il giudice ritiene la condotta del minore di una gravità tale da escludere l'applicabilità della prova liberatoria.

RICONOSCIUTA ITP Accertata la responsabilità dei genitori, il Giudice esamina la richiesta di risarcimento del danno ed afferma che la perizia disposta dalla CTU non ha evidenziato invalidità permanente, pur riconoscendo in capo agli attori invalidità temporanea al 50% di 80 gg. ed al 25% di 100 giorni.

ONERE DI ALLEGAZIONE E PROVA DEL DANNO NON PATRIMONIALE Citando Cass. civ. n. 13328/2015, il Giudice ricorda che si devono prendere in considerazione solo i danni per i quali sussistano specifiche allegazioni e prove e che, a norma delle sentenze di San Martino, «il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate», poiché il danno biologico ha portata omnicomprensiva.

UNIFORMITÀ DI TRATTAMENTO DELLE TABELLE DI MILANO La liquidazione del danno non patrimoniale, ricorda il Giudice, deve essere necessariamente equitativa, dal momento che è estremamente difficile provare il suo preciso ammontare (Cass. civ. n. 12613/2010). L'uniformità di trattamento è garantita dall'applicazione delle Tabelle di Milano, come disposto dalla Suprema Corte (ex multis, Cass. civ. n. 12470/2017), poiché garantiscono il risarcimento non solo del danno inteso come lesione dell'integrità psicofisica ma anche delle sofferenze e dei pregiudizi subiti dal danneggiato e consentono anche la personalizzazione del danno. Previa adeguata motivazione, i valori tabellari applicabili ad ogni diminuizione della capacità della persona possono essere modificati, in rialzo o a ribasso, secondo la specificità del caso concreto.

PERSONALIZZAZIONE DEL RISARCIMENTO Nel caso di specie, gli attori hanno comprensibilmente patito ansia e paura nei giorni successivi alla denuncia, con sconvolgimento delle proprie abitudini e perdita di stima. Pertanto, in virtù della personalizzazione che lo strumento tabellare milanese consente, il Giudice non applica la somma standard riconosciuta giornalmente per l'invalidità temporanea di € 100, bensì quella maggiorata di € 120,00.

Il Giudice condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento del danno a favore degli attori liquidato in € 7800,00 per ciascuno, oltre accessori ed € 1012,51 a titolo di danno patrimoniale.

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