Improcedibile il ricorso spedito a mezzo di corriere privato e depositato tardivamente

Redazione scientifica
16 Febbraio 2018

In caso di spedizione del ricorso a mezzo di corriere privato, deve escludersi la possibilità di applicare in via analogica la previsione dell'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c. che consente l'invio al cancelliere della Cassazione a mezzo plico postale raccomandato, prevedendo che il deposito si abbia per avvenuto, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.

Il caso. La vicenda trae origine da una pronuncia della Corte d'appello di Catanzaro che aveva negato il risarcimento del danno chiesto ed ottenuto in primo grado dall'attore.

Contro tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione. I controricorrenti hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso perché depositato tardivamente, a seguito di spedizione a mezzo corriere.

Spedizione del ricorso a mezzo di corriere privato. Il Collegio ritiene di dover ribadire che, in caso di spedizione del ricorso a mezzo di corriere privato, deve escludersi la possibilità di applicare in via analogica la previsione dell'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c. che consente l'invio al cancelliere della Cassazione a mezzo plico postale raccomandato, prevedendo che il deposito si abbia per avvenuto, «a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata».

Infatti, costituendo un'eccezione rispetto alla diretta presentazione degli atti alla cancelleria, tale modalità di deposito risulta applicabile solo alle condizioni previste dalla norma, giacchè «solo la certificazione di un pubblico ufficiale può conferire quella certezza che è imprescindibile nella materia processuale soprattutto quando si tratti dell'osservanza di termini perentori» (Cass. civ., n. 1465/1991); «certezza che non ricorre nel caso di spedizione avvenuta a mezzo plico postale» (Cass. civ., n. 3384/1997) o «tramite un concessionario del servizio postale o a mezzo di un corriere privato» (Cass. civ., n. 1465/1991).

Nessuna sanatoria. Deve escludersi, altresì, che l'irritualità del deposito a mezzo corriere possa ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo, alla data in cui il plico è comunque pervenuto alla Corte. Tale sanatoria, infatti, non può prodursi prima della «ricezione dell'atto da parte del cancelliere a fini processuali» (cfr. Cass. civ., n. 1027/2017)

Nel caso di specie, il ricorso risulta depositato oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c..

Novità normative. Si segnala che la legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124/2017) ha previsto novità in materia di notifiche a mezzo posta, cancellando il monopolio di Poste Italiane. Sicché i termini della questione devono essere per il futuro ripensati.

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