Rinvio alla Consulta per il regime sanzionatorio Consob

La Redazione
19 Febbraio 2018

La Corte di Cassazione dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 187-quinquiesdecies e 187-sexies D.Lgs. n. 58/1998 (TUF).

La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 3831 del 17 febbraio, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 187-quinquiesdecies e 187-sexies D.Lgs. n. 58/1998 (TUF).

Il caso. La Consob emetteva una serie di sanzioni, ai sensi del TUF, nei confronti del socio e consigliere di amministrazione di una società: in particolare, una sanzione pecuniaria in relazione all'illecito di insider trading (art. 187-bis, comma 1, lett a), con riguardo all'acquisto di azioni effettuate sulla base del possesso di informazioni privilegiate relative all'imminente lancio di un'OPA per delisting sulla società, da lui stesso promossa; una sanzione pecuniaria in relazione all'art. 187-quinquiesdecies a causa del comportamento dilatorio tenuto dal ricorrente; veniva, inoltre, disposta la confisca per equivalente ex art. 187-sexies. Il socio proponeva opposizione, rigettata dalla Corte d'Appello, e infine ricorso per cassazione.

La prima q.l.c.: art. 187-quinquiesdecies. Con un motivo di ricorso viene posta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187-quinquiesdecies TUF. La Consob aveva infatti irrogato la sanzione in ragione del fatto che il socio, nel corso delle indagini a suo carico, si fosse presentato per le audizioni con cinque mesi di ritardo: secondo la Consob tale condotta integrerebbe l'illecito di mancata cooperazione; tuttavia, il ricorrente ha affermato il proprio diritto, ex art. 6 CEDU, di non contribuire ala propria incolpazione, sostenendo che la norma in questione non sarebbe applicabile al soggetto sottoposto ad indagini sui propri comportamenti in materia di insider trading.

La S.C. ritiene fondata e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187-quinquiesdecies, sollevata in relazione agli artt. 24, 111 e 117 Cost., cin riferimento all'art. 6 CEDU, nella parte in cui detto articolo sanziona la condotta consistente nel non ottemperare tempestivamente alle richieste della Consob o nel ritardare l'esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui al quale la medesima Consob, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate.

La seconda q.l.c.: art. 187-sexies. Altro motivo di ricorso si concentra sul perimetro della confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 187-sexies, comma 2, TUF: il ricorrente lamenta che la Consob abbia disposto la confisca non solo sui beni corrispondenti al profitto del reato ma anche sul valore dei beni strumentali impiegati per le operazioni illecite da reato.

Anche in questo caso, la S.C. ritiene rilevante, e non manifestamente infondata, una delle questioni sollevate, in relazione agli artt. 3, 42, 117 Cost. con riferimento all'art. 1 Primo Protocollo addizionale alla Cedi, nonché, in relazione agli artt. 11 e 117 Cost., con riferimento all'art. 17 e 49 CDFUE, nella parte in cui l'art. 187-sexies assoggetta a confisca per equivalente non solo il profitto dell'illecito ma l'intero prodotto dell'illecito, vale a dire l'equivalente della somma del profitto dell'illecito (id est la plusvalenza ritratta dalle illecite operazioni di trading) e dei mezzi impiegati per realizzare l'illecito (ossia il denaro o le altre utilità impiegate dall'agente per finanziare dette operazioni).

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