No al reverse charge per il rappresentante fiscale eletto in Italia
19 Febbraio 2018
"Il contribuente non residente, una volta avvalsosi del rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 633/1972 per l'acquisto di beni costituente il primo segmento di una complessa ma oggettivamente unitaria operazione economica, e quindi optato, in ordine a questa, per l'applicazione dell'IVA secondo il regime ordinario, non può poi agire direttamente, con applicazione del regime dell'inversione contabile, in relazione ad altri atti o prestazioni inerenti alla medesima unica operazione, attuandone in tal modo un artificioso frazionamento".
Questo il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3872/2018 depositata lo scorso 16 febbraio. In sostanza i Supremi Giudici sanciscono che l'azienda estera che abbia provveduto ad eleggere un rappresentante fiscale in Italia, non può applicare il regime del reverse charge nell'ambito della stessa operazione commerciale.
La questione, ritenuta peculiare e di massima importanza, è stata rimessa alla decisione delle Sezioni Unite con il fine di risolvere se in forza della previsione ex art. 17 d.P.R. n. 633/1972 (nella versione applicabile ratione temporis, e quindi anteriormente alla promulgazione del D.Lgs. n. 18/2010), il soggetto non residente che abbia effettuato la nomina di un rappresentante fiscale abbia l'obbligo o meno di utilizzare tale rappresentante per tutte le operazioni che effettua sul territorio nazionale e se, quindi, gli sia preclusa la possibilità di compiere direttamente le operazioni di cessione nei confronti di soggetto residente nel territorio nazionale, una volta che abbia provveduto alla nomina di un rappresentante fiscale.
L'Amministrazione fiscale ritiene non corretta l'interpretazione secondo la quale il rappresentante fiscale della società non residente non divenga punto di riferimento di tutte le operazioni effettuate dal mandante estero nello Stato italiano. Il motivo è che l'operazione di acquisto – effettuata tramite rappresentante fiscale – se scissa dall'operazione di cessione – che invece è effettuata direttamente dal soggetto estero in relazione a beni ubicati in Italia – comporterebbe in capo a quest'ultimo un'indebita fruizione del credito IVA senza che abbia effettivamente versato l'IVA a debito allo Stato italiano.
La disamina dei Supremi Giudici si rifà anche di quanto espresso sul punto dalla Corte di Giustizia: dove, infatti, viene ricordato che per il diritto unionale ciascuna operazione dev'essere considerata di regola come autonoma e indipendente, ma l'operazione costituita da un'unica prestazione sotto il profilo economico non dev'essere artificilmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema IVA.
Alla luce di siffatte considerazioni si può concludere che a parer delle Sezioni Unite l'azienda estera non può applicare il regime del reverse charge al rappresentante fiscale eletto in Italia.
|