Ceduto un terreno divenuto edificabile: cessione soggetta ad imposta di registro e non ad IVA

La Redazione
19 Febbraio 2018

Se il terreno è diventato edificabile e l'imprenditore agricolo lo cede, tale cessione è soggetta ad imposta di registro e non ad IVA. Lo ricorda la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 16 febbraio 2018 n. 3802.

Se il terreno è diventato edificabile e l'imprenditore agricolo lo cede, tale cessione è soggetta ad imposta di registro e non ad IVA. Lo precisa la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 16 febbraio 2018 n. 3802, con la quale i giudici della Suprema Corte romana hanno accolto il ricorso di un imprenditore agricolo.

I Supremi Giudici hanno osservato che un terreno edificabile – di proprietà e coltivato da un imprenditore agricolo – non può essere compreso tra i beni strumentali assoggettati ad IVA in caso di cessione ad altro imprenditore, «perché il terreno – si legge nella voluminosa pronuncia – che da agricolo diviene edificabile perde la qualità di bene strumentale o di bene relativo all'impresa, come desumibile dal combinato disposto dagli artt. 54 e 40 del D.P.R. n. 917/1986 e, pertanto, la sua cessione non costituisce operazione imponibile ai sensi degli artt. 1 e 2 dello stesso Decreto e va assoggettata all'imposta di registro». I giudici hanno inoltre evidenziato che una persona fisica che ha esercitato attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei piani regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà della persona, in un terreno destinato alla costruzione non può essere soggetta all'IVA.

Il collegio di legittimità, rimettendo la causa alla CTR, hanno dichiarato superata la precedente impostazione giurisprudenziale, secondo la quale la cessione di un terreno edificabile, appartenente ad un'impresa agricola, deve essere assoggettato ad IVA se il terreno è stato precedentemente destinato alla produzione agricola.

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