Collegio dei revisori di un’azienda speciale: normativa applicabile e principi di revisione

Valentina Guerrieri
19 Febbraio 2018

Quali normative e principi devono essere seguite nel caso di nomina di un professionista quale componente del “Collegio dei revisori” di una Azienda Speciale controllata al 100% da un Comune? Nello specifico i dubbi sono di due tipi: a) Se si applica anche il controllo tipico del Collegio Sindacale, quindi di legittimità e di adeguatezza dell'organizzazione, ecc.; b) Se nell'ambito della revisione si debbano ritenere applicabili i recenti principi ISA oppure se debba essere svolta una mera revisione contabile.

Quali normative e principi devono essere seguite nel caso di nomina di un professionista quale componente del “Collegio dei revisori” di una Azienda Speciale controllata al 100% da un Comune? Nello specifico i dubbi sono di due tipi: a) Se si applica anche il controllo tipico del Collegio Sindacale, quindi di legittimità e di adeguatezza dell'organizzazione, ecc.; b) Se nell'ambito della revisione si debbano ritenere applicabili i recenti principi ISA oppure se debba essere svolta una mera revisione contabile.

L'azienda speciale, ex art. 114 TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), “è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale” (comma 1). Si tratta, dunque, di un ente pubblico economico che, anche se strumentale al perseguimento di un interesse pubblico, ha a oggetto l'esercizio di attività di natura imprenditoriale svolta secondo regole di economicità.

Lo stesso art. 114 TUEL dispone, al comma 7, che “lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione”.

Più precisamente, lo statuto deve prevedere i criteri di nomina, la composizione e il funzionamento dell'organo di revisione contabile, del quale deve essere assicurata l'imparzialità e l'indipendenza.

Il Collegio dei revisori è nominato – in virtù del combinato disposto dell'art. 52, D.P.R. n. 902/1986 e dell'art. 27-nonies del D.L. n. 786/1981, convertito con la L. n. 51/1982- dal consiglio dell'ente locale, è composto da tre membri (di cui uno con funzioni di presidente) scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2010, n. 39 che restano in carica per tre anni e sono rileggibili.

A norma dell'art. dall'art. 52, D.P.R. n. 902/1986 non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita e coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda.

Con precipuo riguardo ai compiti del collegio dei revisori, rientrano tra le competenze di quest'ultimo la vigilanza sulla regolarità contabile e, in generale, sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili mediante apposita relazione che evidenzi la conformità delle valutazioni di bilancio e, in particolare, degli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti, ai criteri di cui agli artt. 2424 ss. c.c.

Il collegio dei revisori, deve, altresì, procedere al riscontro - almeno trimestrale- della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'azienda in pegno, cauzione o custodia. Il collegio dei revisori può, inoltre, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari (cfr. art. 53, D.P.R. n. 902/1986 e dall'art. 27-nonies, D.L. n. 786/1981).

Quanto alle modalità di svolgimento dell'attività di revisione deve essere garantita l'indipendenza e l'obiettività nello svolgimento dell'incarico attraverso l'adozione di qualsiasi misura, anche di natura organizzativa, che permetta di scongiurare i rischi di conflitti d'interesse (anche potenziale) ovvero forme di influenza diretta o indiretta nell'esito della valutazione, secondo le disposizioni degli artt. 10 ss. D.lgs. n. 39/2010.

In altri termini, nella scelta dei membri del collegio dei revisori (nel caso di specie di un'azienda speciale) deve garantirsi l'indipendenza e l'imparzialità; nonché l'idoneità tecnica e l'adeguatezza dell'organizzazione del revisore in relazione alla complessità dell'incarico, che deve essere supportata anche da un adeguato piano di revisione.

Lo svolgimento dell'attività di revisione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010, è improntata all'applicazione dei principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della Direttiva 2006/43/CE. Tuttavia, il comma 2 dell'art. 11 D.Lgs. n. 39/2010 prevede -fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea- che la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob.

A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoscritto il 24 settembre 2014 una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi, sulla scorta della quale sono stati adottati i principi ISA applicabili in relazione alle revisioni dei bilanci 2015 - per periodi amministrativi che iniziano dal 1 gennaio 2015 o successivamente- da ultimo modificati e rivisti a fine del 2017 (cfr. Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 12 gennaio 2018). Pertanto, a partire dal 2018 nello svolgimento degli incarichi di revisione disciplinati dal D.lgs. 39/2010 si applicano i “nuovi principi” ISA Italia.

Alla luce della normativa richiamata, sembrerebbe che anche ai revisori dell'azienda speciale si applichi la normativa contenuta nel D.Lgs. n. 39/2010, sia sotto il profilo delle modalità di assolvimento dell'incarico che deve essere informato all'imparzialità e all'indipendenza, nonché all'adeguatezza tecnica e organizzativa, sia con riferimento ai principi di revisione da seguire nello svolgimento dell'attività di revisione, che non possono che essere quelli ISA.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.