Il diritto alla progressione economica pur prescritto non preclude i successivi aumenti

20 Febbraio 2018

L'anzianità di servizio non è suscettibile di un'autonoma prescrizione, – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che «Non esiste … un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio» ...

L'anzianità di servizio non è suscettibile di un'autonoma prescrizione, – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che «Non esiste … un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio»; cfr. Cass., 27 maggio 1986, n. 3559) - e, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (nella specie per fasce stipendiali, cd. gradoni), sia pur prescritto con riferimento ad un dato periodo, non preclude il conseguimento dei successivi aumenti stipendiali che «debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto.»

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