Lavoro intermittente e licenziamento: la competenza spetta al giudice del luogo in cui risiede il lavoratore
20 Febbraio 2018
Nell'ipotesi di una controversia sull'impugnativa di un licenziamento, il Giudice di Nola ha provveduto a declinare la propria competenza in favore del Tribunale di Venezia (luogo in cui ha sede l'impresa datrice di lavoro), rilevando che il domicilio della lavorante, rientrante nel circondario di Nola, non integri la “dipendenza dell'azienda”.
La Cassazione, investita della questione sulla competenza territoriale, ha sottolineato che a decidere sull'impugnazione del licenziamento è competente il giudice del luogo in cui risiede il lavoratore, purché la dimora in cui egli svolge l'attività sia “espressione dell'iniziativa del datore nell'organizzazione del lavoro, essendo certa la riconoscibilità, nel caso, di un complesso di beni muniti di propria individualità tecnico-economica e di un collegamento funzionale con il predetto datore, tale da rendere configurabile la coincidenza tra dipendenza dell'azienda e abitazione del lavoratore”. Infatti, ricordando orientamenti giurisprudenziali consolidati (Cass. civ., n. 4767/2017 e Cass. civ., n. 17347/2013), la Corte ha sostenuto che anche l'abitazione privata, se dotata di strumenti finalizzati all'attività lavorativa, può rappresentare un'articolazione dell'organizzazione aziendale, potendo i locali essere di proprietà altrui o del lavoratore.
Alla luce di queste argomentazioni, la Cassazione ha dichiarato competente il Tribunale di Nola. |