Esercizio dei diritti sociali ed effetti del trasferimento della partecipazione sulla qualità di socio

La Redazione
21 Febbraio 2018

In ambito endo-societario la qualità di socio va attribuita ai soggetti il cui atto di acquisto della partecipazione risulti iscritto nel Registro delle imprese, senza che tale qualità possa essere contestata -sempre a fini endo-societari quali l'esercizio dei diritti sociali, tra cui il diritto di voto e di controllo, ex art- 2476, comma 2, c.c.- dagli organi sociali

In ambito endo-societario la qualità di socio va attribuita ai soggetti il cui atto di acquisto della partecipazione risulti iscritto nel Registro delle imprese, senza che tale qualità possa essere contestata - sempre a fini endo-societari quali l'esercizio dei diritti sociali, tra cui il diritto di voto e di controllo, ex art. 2476, comma 2, c.c. - dagli organi sociali, in riferimento a vicende di invalidità relative a rapporti tra i soci quali privati e non in quanto soci.

La norma di cui all'art. 2740, comma 1, c.c., laddove prevede che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto, di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese, intende perseguire effetti di certezza nell'individuazione dei soci della società nei rapporti interni, e costituisce norma autonoma rispetto alla previsione generale di cui all'art. 2193, in tema di efficacia dichiarativa della pubblicità realizzata tramite il registro delle imprese.

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