Procura alle liti non spillata: il giudice verifichi la “spillatura logica”
21 Febbraio 2018
Il caso. La vicenda trae origine da una decisione della Corte d'appello che, in accoglimento dell'eccezione di difetto dello ius postulandi prospettata dall'attrice in primo grado e reiterata nell'impugnazione incidentale, rilevava che neppure in secondo grado era stato prodotto atto attestante la regolare costituzione in giudizio della società convenuta e che il mancato rilievo di difetto di procura in primo grado non aveva determinato la sanatoria del vizio. Nel merito, i giudici aveva ritenuto non essere stato rinvenuto alcun atto integrante valida procura non essendovi il foglio spillato. L'impugnazione veniva, pertanto, rigettata.
La società convenuta ha proposto ricorso per cassazione.
Difetto dello jus postulandi. Il Collegio affronta preliminarmente il motivo con il quale la ricorrente lamenta violazione degli artt. 83 e 157 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non sanabile il riscontrato vizio relativo al difetto dello jus postulandi.
I Supremi Giudici ritengono di dover applicare al caso di specie l'orientamento di legittimità secondo il quale la congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura è stata rilasciata e l'atto cui essa accede non richiede la necessità della cucitura meccanica (cfr. Cass. civ., n. 336/2012). Ciò che conta, infatti, è il contesto di elementi che consentano di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi (v. Cass. civ., n. 7731/2004).
Il giudice esamini il contenuto intrinseco della procura alle liti. La procura alle liti, nel caso in esame, non è assente o inesistente, ma al contrario risulta depositata unitamente all'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Il giudice del merito, pertanto, non avrebbe dovuto esimersi dal verificarne il contenuto intrinseco e la sua coerenza logica cronologica con l'atto cui accede, ancorchè manchi una congiunzione meccanica. L'esame del suo contenuto, infatti, rende inequivocabile il riferimento alla parte che l'ha sottoscritto ed al giudizio cui si riferisce anche sotto il profilo cronologico (si veda, per completezza, la sentenza delle Sezioni Unite n. 26638/2017).
Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello in diversa composizione. |