Condono tombale: l'Amministrazione conserva il potere di accertamento dei crediti

La Redazione
21 Febbraio 2018

In tema di condono tombale, la Corte di Cassazione ha ricordato che non è inibito all'Erario l'accertamento riguardante un credito da agevolazione esposto in dichiarazione, in quanto il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio.

In tema di condono tombale, non è inibito all'Erario l'accertamento riguardante un credito da agevolazione esposto in dichiarazione, in quanto il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio.

I Supremi Giudici per risolvere la questione ricordano sia il principio di diritto espresso in una recente sentenza delle Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 16692/2017), che l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale (cfr. n. 321/1995) in quest'ultimo caso veniva sancito che: "il condono incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti, in quanto si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, non già in quella dell'accertamento dell'imponibile".

L'atipicità, scrivono dalla Corte Suprema, sta dunque nel fatto che col condono si regola l'obbligazione tributaria prescindendo dall'accertamento dell'imponibile, per finalità deflattive e di bilancio. Perciò la preclusione di ogni accertamento tributario nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobligati derivante dal perfezionamento del procedimento di condono non può che concernere il solo debito tributario. Estenderla anche ai crediti, in mancanza di qualsiasi potere decisorio da parte dell'Ufficio, colliderebbe con le finalità del condono, che sono appunto quelle del reperimento delle risorse di bilancio e non già a perseguire finalità transattive e di compensazione di ragioni di credito e di debito.

A chiusura dunque della disamina la Corte ritiene corretto perseguire il filone giurisprudenziale sopra delineato e ricordare che l'Amministrazione detiene il potere di accertamento dei crediti esposti nella dichiarazione e di emissione del provvedimento di recupero, nonostante l'intervento condono cd. tombale per l'anno di imposta (che nel caso concreto è 2001).

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