Contratti di prossimità, gli indennizzi vanno tassati

Redazione Scientifica
22 Febbraio 2018

Una nuova Risoluzione delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dell'indennizzo risarcitorio erogato in esecuzione della stipula di contratti di prossimità.

Gli indennizzi erogati sulla base dei contratti di prossimità, stipulati dalle aziende in crisi, se hanno natura risarcitoria del reddito vanno regolarmente tassati. Così chiarisce la Risoluzione n. 16/E diramata Il 15 febbraio 2018 dall'Agenzia delle Entrate per rispondere al seguente quesito: le indennità erogate a titolo di indennizzo concorrono o meno alla formazione del reddito, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del T.U.I.R.?

Per le Entrate, a prescindere dal nomen iuris attribuito dal contratto di prossimità, le indennità che abbiano la «finalità di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, risultando sostitutive di reddito di lavoro dipendente, sono da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 51, comma 1, del T.U.I.R., con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973».

Anche a questa fattispecie, dunque, si applica il principio già chiarito più volte in passato dall'Amministrazione finanziaria: se l'indennizzo va a compensare in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno, o nel caso di lavoro dipendente la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito (il cd. lucro cessante), vanno assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente; se il risarcimento abbia la funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta, ovvero non rappresenti una ricchezza nuova, avendo la sola funzione di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore d'un patrimonio perduto (il cd. danno emergente), tale somma non sarà assoggettata a tassazione.

(Fonte: fiscopiù.it)

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