Chiarimenti dell’ABI sugli assegni bancari

La Redazione
22 Febbraio 2018

Con un comunicato stampa del 3 febbraio, diffuso sul proprio sito istituzionale, l'ABI interviene per sensibilizzare consumatori e imprenditori su un utilizzo corretto e sicuro del contante, degli assegni e dei libretti al portatore, nonché per ricordare le principali regole contenuti nel D.Lgs. n. 231/2007

Con un comunicato stampa del 3 febbraio, diffuso sul proprio sito istituzionale, l'ABI interviene per sensibilizzare consumatori e imprenditori su un utilizzo corretto e sicuro del contante, degli assegni e dei libretti al portatore, nonché per ricordare le principali regole contenuti nel D.Lgs. n. 231/2007, che disciplina la normativa di prevenzione dei fenomeni del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo, aggiornata con il D.Lgs. n. 90/2017.

Nel suo decalogo l'ABI evidenzia, in particolare, che gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1000 euro devono riportare, oltre a data e luogo di emissione, importo e firma, l'indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Le banche, peraltro, consegnano automaticamente alla clientela assegni recanti la dicitura di non trasferibilità prestampata.

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