Libero professionista ed incarico pubblico: dovuti gli oneri indipendentemente dalla sospensione dell’attività libero professionale
22 Febbraio 2018
Gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dall'art. 86, comma 2, del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) sono dovuti a prescindere dalla sospensione dell'attività libero professionale da parte di colui che ricopra un incarico pubblico poiché il lavoratore autonomo per adempiere compiutamente al proprio mandato elettivo, vi deve necessariamente dedicare un tempo adeguato, che è costretto a sottrarre all'attività libero professionale, conseguendone che il professionista, nel momento in cui assume l'incarico pubblico, non sarà verosimilmente in condizione di poter mantenere lo stesso livello di redditività della propria attività libero-professionale che aveva precedentemente raggiunto. Ed è appunto il tempo che il lavoratore autonomo deve necessariamente dedicare all'incarico pubblico, pur in un regime di libertà di orari (a differenza di quanto avviene per il lavoro dipendente), che il legislatore ha inteso indennizzare con il riconoscimento dell'indennità di funzione e con i versamenti contributivi forfettari. |