Arbitrato: la disciplina transitoria del dimezzamento del termine “lungo” per impugnare
22 Febbraio 2018
Il caso. La Corte d'appello di Milano respingeva l'impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale che aveva condannato gli appellanti al risarcimento del danno cagionato ad una società.
I soccombenti propongono ricorso in Cassazione contro tale decisione.
Decadenza dall'impugnazione. Il Collegio ricorda come l'art. 327 c.p.c., modificato dall'art. 46 l. n. 69/2009, stabilisce che l'impugnazione, compreso il ricorso per cassazione, non può proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Per quanto riguarda il ricorso per cassazione contro la sentenza che decide sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria e dunque per l'applicazione del nuovo art. 327 c.p.c., si deve far riferimento non già all'epoca di introduzione del procedimento arbitrale, ma a quella di proposizione dell'impugnazione per nullità, che, nel caso di cui si discute, ha avuto inizio con atto di citazione del 21 gennaio 2011 (quindi dopo l'entrata in vigore della legge n. 69/2009, come previsto dall'art. 58 nel regolarne la disciplina transitoria).
Ne consegue che, indipendentemente dalla natura dell'arbitrato, per la verifica dell'instaurazione dei giudizi non può che aversi riguardo al compimento di quelle attività da cui discende la pendenza del giudizio, ossia la notificazione della citazione o il deposito del ricorso.
Ricorso proposto oltre il termine semestrale. Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata era stata depositata il 9 luglio 2015 e il ricorso notificato il 6 settembre 2016, pertanto, trovando applicazione il termine semestrale, il ricorso risulta proposto ben oltre la scadenza di cui all'art. 327 cit..
Per tali ragioni, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. |