Per l'intervento nell'espropriazione non occorre la notifica del titolo esecutivo e del precetto
23 Febbraio 2018
Il caso. Il debitore esecutato nella procedura di espropriazione immobiliare promossa in suo danno da una società proponeva opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi contro l'atto di intervento nella procedura per la soddisfazione di un credito di natura tributaria. A suffragio delle proprie domande l'esecutato affermava la nullità della notifica delle cartelle di pagamento. Il tribunale di Milano rigettava l'opposizione e la Corte d'appello confermava tale decisione, sostenendo che l'opponente era comunque venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento.
Il debitore esecutato ha, dunque, proposto ricorso per cassazione.
L'intervento nell'espropriazione forzata. Il Collegio ricorda come la notificazione della cartella di pagamento costituisce attività prodromica necessaria al pignoramento eseguito dall'agente della riscossione ma, al contrario, non costituisce atto preliminare indefettibile per l'intervento dello stesso nella procedura espropriativa già intrapresa. Tale conclusione trova peraltro conferma nell'art. 499 c.p.c., il quale non opera alcun richiamo alla doverosità di compiere atti prodromici.
Pertanto, se l'intervento nell'espropriazione postula l'esistenza di un titolo esecutivo e non la notificazione di esso, nel caso in esame non poteva trovare accoglimento l'opposizione del debitore esecutato articolata sulla deduzione di vizi di nullità o inesistenza di un atto non necessariamente prodromico all'intervento, ovvero la cartella di pagamento.
Principio di diritto. Alla luce delle considerazioni svolte, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha affermato il seguente principio di diritto: «in tema di espropriazione forzata, presupposto dell'intervento dei creditori nella procedura è l'esistenza di un titolo esecutivo (costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall'agente della riscossione), non la notificazione di esso né la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall'agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento), sicchè è destituita di fondamento l'opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l'intervento spiegato dall'agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria deducendo vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento». |