La decadenza dal rimborso IVA è rilevabile anche d’ufficio
23 Febbraio 2018
L'istanza di rimborso IVA, in quanto non è volta a correggere un errore contenuto in una propria precedente dichiarazione, né in una dichiarazione integrativa, è soggetta ad un termine decadenziale biennale dal pagamento dell'imposta. Tale decadenza, in quanto stabilita in favore di quest'ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili (perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti), è rilevabile anche d'ufficio, salvo il limite del giudicato interno formatosi in conseguenza di una pronuncia esplicita o implicita assunta nel precedente grado di giudizio. |