Leggi regionali tirocini extracurriculari: il Sud

23 Febbraio 2018

L'Autrice offre un'analisi delle leggi regionali relative ai tirocini extracurricolari analizzando, in un percorso che si snoda dal Nord al Centro e poi al Sud, le Regioni che hanno recepito le Linee Guida in Conferenza Permanente del 25 maggio 2017.
Introduzione

Facendo seguito ai due precedenti approfondimenti, dedicati alle Regioni del Nord e del Centro Italia, continua l'analisi delle leggi regionali relative ai tirocini extracurricolari che hanno recepito le Linee Guida in Conferenza Permanente del 25 maggio 2017.

In particolare, le Regioni meridionali che vi hanno provveduto sono Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia.

Basilicata

d.G.R. n. 1130 del 24 ottobre 2017. Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

TRATTI ESSENZIALI

Il d.G.R. n. 1130 del 24 ottobre 2017 recepisce entro i sei mesi previsti, i contenuti delle linee guida in Conferenza Permanente del 25 maggio 2017, recependo in maniera quasi integrale le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.

DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

I destinatari dei tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) sono:

  • i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di impiego;
  • i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • i lavoratori a rischio di disoccupazione;
  • le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;
  • le persone disabili di cui all'art. 1, c. 1, L. n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della L. n. 381/1991;
  • i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015;
  • le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D. Lgs. n. 286/1998;
  • vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. n. 24/2014.

DURATA MASSIMA

  • 6 mesi per i lavoratori che già percepiscono forme di sostegno al reddito, per i lavoratori a rischio disoccupazione e per i lavoratori già occupati in cerca di altra occupazione.
  • 12 mesi per i lavoratori in stato di disoccupazione e le persone prive di impiego, nonché per le persone svantaggiate, per i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, per le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari e le vittime di tratta;
  • 24 mesi per i disabili;
  • 3 mesi per i tirocini estivi rivolti a studenti, attivati dai Centri per l'impiego.

DURATA MINIMA

  • due mesi;
  • un mese nel caso di soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali;
  • due settimane nel caso di tirocini erxtracurriculari estivi rivolti a studenti, attivati dai Centri per l'impiego.

SOGGETTI PROMOTORI

a) Centri per l'impiego;

b) Agenzie regionali LAB;

c) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica);

d) Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;

e) Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);

f) Centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata;

g) Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

h) Enti pubblici che gestiscono su delega della Regione servizi di inserimento lavorativo per disabili;

i) Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;

j) Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. h) del D. Lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 276/2003;

k) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

l) Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici di riabilitazione e di inserimento sociale.

SOGGETTI OSPITANTI

I soggetti ospitanti sono le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

Il contratto di tirocinio si perfeziona attraverso la convenzione con allegato il progetto formativo con l'indicazione analitica degli obiettivi formativi.

GARANZIE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore garantisce il rispetto dell'obbligo assicurativo del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, anche per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi (sempre presso l'INAIL).

La Regione può assumere a proprio carico gli oneri derivanti dall'assicurazione INAIL del tirocinante e da quella per la responsabilità civile verso terzi, per iniziative di politica attiva (salvo disponibilità di fondi).

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

I tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.

MONITORAGGIO

A carico della Regione, attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il soggetto promotore deve: fornire supporto ai soggetti, predisporre la documentazione necessaria del tirocinio (PFI, Dossier Individuale, Attestazione finale), monitorare il buon andamento dell'attività di tirocinio.

Il soggetto ospitante deve: collaborare alla redazione della convenzione di tirocinio, trasmettere le comunicazioni obbligatorie al soggetto promotore, designare il tutor che si occuperà dell'affiancamento del tirocinante, mettere a disposizione tutta l'attrezzatura necessaria allo svolgimento delle attività.

TUTORSHIP

  • Tutor del soggetto promotore: può gestire fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente.
  • Tutor del soggetto ospitante: può gestire fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.

ATTESTAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA E COMPETENZE ACQUISITE

L'Attestazione finale viene rilasciata al tirocinante che ha frequentato almeno il 70% della durata prevista dal PFI. Dossier e Attestazione finale sono documentazioni utili nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Con riguardo alle qualificazioni ed alle competenze si fa riferimento al Repertorio regionale delle Qualificazioni della Basilicata.

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ai soggetti destinatari dei tirocini extracurricolari è corrisposta un'indennità di € 450,00 mensile, sulla base della frequenza di almeno il 70% della durata complessiva. Durante la sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

L'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, poiché l'attività non si configura come lavorativa.

MISURE DI VIGILANZA, CONTROLLO ISPETTIVO E DISCIPLINA SANZIONATORIA

Le violazioni non sanabili si realizzano quando il tirocinio viene attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti in materia di:

  • soggetti promotori;
  • soggetti ospitanti;
  • condizioni di attivazione;
  • limiti numerici e premialità;
  • modalità di attivazione;
  • garanzie assicurative.

La sanzione prevista per tali violazioni è l'intimazione della cessazione del tirocinio.

Le violazioni sanabili si realizzano quando il tirocinio viene attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti in materia di:

  • modalità di attuazione;
  • tutorship;
  • indennità di partecipazione;
  • ipotesi in cui la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
  • ipotesi in cui si siano verificate violazioni della durata massima del tirocinio;
  • ipotesi in cui al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme.

In questi casi sarà prima effettuato un invito alla regolarizzazione della situazione. Qualora tale invito non venga adempiuto, è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini. Nel caso di reiterazione della violazione, sono previsti dei periodi di interdizione via via crescenti.

Calabria

d.G.R. 10 agosto 2017 n. 360 pubblicato nel BURC n. 96 del 12 Ottobre 2017.

Con la d.G.R. n. 360/2017, che revoca integralmente la precedente n.158 del 29 Aprile 2014, la Regione Calabria recepisce i contenuti delle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, approvate il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

PRINCIPI COMUNI IN MATERIA DI TIROCINI, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

Principi comuni:

I tirocini extracurriculari sono una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro e si realizza sulla base di un progetto formativo individuale

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE

Non sono tirocini extracurriculari:

  • i tirocini curriculari, anche nelle modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
  • i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
  • i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
  • i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'accordo 99/CSR del 22 gennaio 2015 recante Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione.

I destinatari dei tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento) sono:

a) Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione superiore secondaria e terziaria;

b) Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;

c) Lavoratori a rischio di disoccupazione;

d) Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;

e) Soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'art. 1, c. 1, L. n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della L. n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. n. 24/2014).

DURATA MASSIMA:

  • 12 mesi per tutte le tipologie di tirocinio extracurriculare (proroghe comprese), a eccezione dei tirocini extracurriculari per soggetti disabilì (24 mesi proroghe comprese).

DURATA MINIMA:

  • 2 mesi;
  • 1 mese per soggetti che svolgono attività stagionali.

SOGGETTI PROMOTORI

a) Azienda Calabria Lavoro;

b) Servizi per l'impiego;

c) Soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, successivamente all'adozione della disciplina regionale in materia;

d) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;

e) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;

f) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);

g) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati;

h) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

i) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;

l) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;

m) soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto;

n) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

o) Parchi nazionali e Regionali situati in Calabria.

La Regione si riserva la facoltà di individuare altri soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che potranno promuovere il tirocinio nel proprio territorio.

SOGGETTI OSPITANTI

Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

Stipulazione di una convenzione tra ente promotore ed ente ospitante che riguarda l'attivazione dei tirocini. Alla convenzione viene allegato un Piano Formativo Individuale personalizzato per ogni singolo tirocinio e firmato da tutti gli attori coinvolti (ente promotore, ente ospitante, tutor e tutor aziendale, tirocinante).

GARANZIE ASSICURATIVE

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile contro terzi: a carico dell'ente promotore, salvo diversa indicazione nella convenzione.

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Il soggetto promotore è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante e deve seguire il percorso e le attività previste da esso.

FUNZIONI DEL SOGGETTO PROMOTORE: supporto all'azienda ospitante e tirocinante nella fase di avvio e gestione del tirocinio; informativa preventiva al soggetto ospitante sulla disciplina applicata al tirocinio; individuazione dei tutor; predisposizione del piano formativo individuale, del Dossier individuale del tirocinante, e predisposizione dell'attestazione finale; azione di monitoraggio; segnalazione al soggetto ospitante circa il mancato adempimento degli obblighi previsti nel PFI e ai servizi ispettivi circa l'eventuale assegnazione del tirocinante ad attività diverse da quelle contemplate nel PFI; partecipazione al monitoraggio territoriale circa l'andamento dei tirocini attraverso la trasmissione di un rapporto sintetico di analisi dei tirocini avviati.

FUNZIONI SOGGETTO OSPITANTE: stipula convenzione e partecipazione alla definizione del PFI; trasmissione a soggetto promotore delle comunicazioni; individuazione tutor; informativa su salute e sicurezza; partecipazione a stesura del Dossier individuale e dell'Attestazione finale.

OBBLIGHI TIROCINANTE: attenersi al PFI e svolgimento attività concordate con i tutor.

TUTORSHIP

Tutor individuato dal soggetto promotore (max 20 tirocinanti).

Funzioni: stesura del progetto formativo; coordinamento e programmazione; monitoraggio; comuni-cazione con tirocinante; redazione attestazione finale;

Tutor aziendale (max 3 tirocinanti).

Funzioni: favorire inserimento tirocinante; promozione acquisizione competenze; aggiornamento documentazione; supervisione percorso formativo.

Aree di collaborazione: definizione profili organizzativi; garanzia monitoraggio e processo attestazione attività svolta.

ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

Al tirocinante che abbia partecipato almeno al 70% dell'attività prevista nel PFI, è rilasciata un'Attestazione finale, sottoscritta da soggetto promotore e soggetto ospitante, che documenta le attività effettivamente svolte al fine di favorire la spendibilità degli apprendimenti maturati.

Sia il Dossier individuale che l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

L' indennità per la partecipazione al tirocinio non può avere un importo inferiore a 400 euro lordi mensili.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

Durante il periodo di sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalla disciplina regionale.

MONITORAGGIO

Il monitoraggio è promosso tramite:

- l'analisi delle comunicazioni obbligatorie (CO);

- la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti;

- il monitoraggio in itinere del percorso e della valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio la Regione pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomali; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

MISURE DI VIGILANZA, CONTROLLO ISPETTIVO E DISCIPLINA SANZIONATORIA.

Le violazioni non sanabili si realizzano quando il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento a:

  • soggetti promotori;
  • caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante;
  • proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero dì tirocini;
  • durata massima del tirocinio;
  • numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
  • numero o percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza;
  • convenzione e piano formativo.

In questi casi il personale ispettivo procederà all'intimazione della cessazione del tirocinio e all'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante.

Le violazioni sanabili si realizzano nei casi di:

  • inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
  • violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
  • violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme.

In questi casi il personale ispettivo procederà ad un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante.

In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Molise

d.G.R. n. 252 del 7 luglio 2017

Con la d.G.R. n. 252 del 7 luglio 2017, la Regione si dimostra solo parzialmente adempiente.

La Regione al momento si limita a far coincidere la normativa regionale con le linee guida nazionali contenute nell'accordo del 25 maggio 2017, precisando tuttavia che, per quanto non previsto espressamente nelle citate linee guida, vale ancora quanto regolato dalla d.G.R. n. 600 del 18 novembre 2013.

Il definitivo recepimento dell'accordo del 25 maggio 2017 si avrà solo quando, successivamente alla delibera in analisi, seguirà una direttiva attuativa con le integrazioni e/o modifiche specifiche per la Regione.

Sicilia

d.G.R. n. 34205 del 12 settembre 2017 (Recepimento delle Linne Guida).

Deliberazione di Giunta di Governo n. 292 del 19 luglio 2017 “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza Permanente del 25 maggio 2017”.

La normativa emanata dalla Regione Sicilia per il recepimento delle linee guida del 25 maggio 2017 sui tirocini ha connotati che riprendono invece le precedenti disposizioni delle Linee Guida del 2013.

La struttura del provvedimento è lacunosa: vengono disciplinati solo alcuni punti specifici .

I motivi sottesi a questa scelta possono ipoteticamente ravvisarsi nella volontà di discostarsi dalle indicazioni delle Linee Guida del 25 maggio 2017 e di fatto consolidare una continuità con la normativa regionale già in vigore.

Ciò ovviamente ha come conseguenza quella di una stratificazione normativa che potrebbe comportare una complicazione per gli operatori, ma anche dubbi sul fatto che l'atto possa integrare un vero e proprio recepimento delle linee guida in Conferenza Permanente del 2017, infatti sostanzialmente i punti di recepimento delle stesse Linee Guida sono molto esigui.

TIPOLOGIE DI TIROCINIO

1) tirocini formativi e di orientamento, rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;

2) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, rivolti a soggetti inoccupati o disoccupati o a lavoratori in mobilità o in cassa integrazione;

3) tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a soggetti destinatari della L. n. 68/1999, ossia soggetti disabili.

DURATA MASSIMA

  • 6 mesi proroghe comprese tirocini formativi e di orientamento;
  • 12 mesi proroghe comprese tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro;
  • 24 mesi proroghe comprese, per i tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a soggetti disabili ( L. n. 68/1999).

DURATA MINIMA

  • 2 mesi per tutte le tipologie (1 mese nel caso di soggetti ospitanti con attività stagionali).

SOGGETTI PROMOTORI

  • Centri per l'impiego
  • Soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 (ora ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015)
  • Soggetti accreditati all'attività di intermediazione dalla Regione Siciliana
  • Soggetti accreditati dalla Regione Siciliana ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003
  • Istituti di istruzione universitaria abilitata al rilascio di titoli accademici
  • Istituzioni scolastiche abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale
  • Provveditorati agli studi
  • Aziende sanitarie locali (per soggetti che hanno seguito percorsi riabilitativi, terapeutici e di inserimento sociale)
  • Ufficio scolastico regionale (anche nelle sue articolazioni territoriali)
  • Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali qualora iscritte ad albi regionali specifici (se esistenti)
  • Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione

LIMITI NUMERICI

La nuova normativa regionale non recepisce le indicazioni delle LG 2017 in materia di limiti numerici. Vengono invece espressamente richiamate le disposizioni adottate sulla base delle precedenti LG.

PROGETTO FORMATIVO

La disciplina non è stata innovata.

È stato previsto solo un obbligo di coerenza, con riferimento alla sezione dei profili professionali, previsti nel Repertorio Qualificazioni della Regione Sicilia.

VIGILANZA E DISCIPLINA SANZIONATORIA

Viene richiamata la disciplina relativa alle sanzioni prevista dalle LG 2017.

Non viene esplicitamente recepita, ma la normativa regionale vi si riferisce nel disporre l'obbligo di comunicazione agli ITL competenti per consentire agli stessi di svolgere le necessarie attività di controllo.

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