Risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore fallito e competenza del foro fallimentareFonte: RD 16 marzo 1942 n. 267
23 Febbraio 2018
Intimato lo sfratto per morosità al fallimento della società che, in bonis, aveva stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo, chi è competente a decidere sulla convalida e, di seguito, sulla declaratoria di risoluzione del contratto con conseguente condanna alla restituzione del bene locato?
Con l'intervenuta riforma della materia fallimentare (d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), rientrano nel patrimonio del fallito anche il contratto di locazione, inteso come diritto personale di godimento di un immobile che viene trasferito dal locatore al conduttore verso un corrispettivo e che viene risolto in caso di inadempimento di quest'ultimo, con conseguente obbligo di rilascio del bene locato. L'azione di restituzione del bene immobile detenuto dal fallito rientra tra quelle il cui accertamento è demandato al foro fallimentare, nelle forme del procedimento di verificazione dello stato passivo, quale strumento per accertare le pretese, di qualunque natura esse siano, avanzate dai terzi nei confronti del fallito. Ciò si evince da una serie di richiami espressamente formulati dalla modificata legge fallimentare, laddove (art. 16 l. fall.) anche coloro che vantano diritti personali su cose in possesso del fallito sono chiamati a presentare la domanda si insinuazione al fine di fare accertare tale loro diritto (art. 52 l. fall.), che devono essere inseriti tra i creditori nell'elenco predisposto dal curatore ed a cui va rimesso l'avviso di fissazione dell'udienza di verificazione dello stato passivo (artt. 89 e 92 l. fall.), che, in quanto attori della richiesta di restituzione del bene immobile detenuto dal fallito sono chiamati a proporre domanda di ammissione allo stato passivo (art. 93 l. fall.) e che, infine, rientrano tra quelli che, in quanto titolari di diritti su beni immobili, possono impugnare il diniego di accoglimento dell'istanza di insinuazione allo stato passivo ovvero dell'accoglimento di quella altrui (art. 98 l. fall.). A ciò aggiungasi che, giusto il dettato dell'art. 103 l. fall., anche le azioni restitutorie sono sottoposte alla regola del concorso formale dei creditori. Rilevato, infine, che, nella domanda di convalida di sfratto per morosità ed in quella conseguente di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, deve ritenersi implicitamente compresa anche la richiesta di condanna al rilascio dell'immobile da parte di chiunque lo occupi, non v'è dubbio che la relativa controversia rientri nella competenza del foro fallimentare a discapito di quella del giudice ordinario. |