Appello del P.M. per motivi attinenti alla prova dichiarativa e nuovo 603, comma 3-bis, c.p.p.: la rinnovazione non è sempre obbligatoria

26 Febbraio 2018

Se un dato poteva dirsi certo all'indomani della riforma Orlando è che la regola della rinnovazione generale e automatica, apparentemente imposta dal nuovo comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., non avrebbe incontrato il favore della giurisprudenza.
Massima

La lettura sistematica del comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p. porta ad escludere che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale costituisca un obbligo.

Il principio del ragionevole dubbio, collegato a quello della presunzione di innocenza, esclude che si debba disporre la rinnovazione delle prove dichiarative laddove la sentenza di assoluzione e il suo iter argomentativo siano ritenuti corretti.

Il caso

Il tribunale di Trapani assolve C.F. dall'accusa di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori: il giudice valorizza gli esiti dell'istruttoria dibattimentale e, segnatamente, le dichiarazioni contenute nella querela (acquisita in dibattimento su consenso delle parti), in un verbale di sommarie informazioni (anch'esso acquisito su accordo delle parti) e assunte in sede di esame dibattimentale della querelante, pervenendo alla conclusione che l'imputato, nonostante la grave crisi lavorativa, ha sempre provveduto ai versamenti dovuti, fatta eccezione per due adempimenti tardivi.

La sentenza viene impugnata dal pubblico ministero che, pur senza richiedere la rinnovazione di specifici mezzi istruttori, propone una lettura alternativa del compendio dichiarativo, sottolineando che da esso sarebbero emerse ripetute violazioni dell'obbligo dell'imputato di contribuire al mantenimento dei figli anche per il mancato rimborso di spese straordinarie sostenute dalla moglie.

La questione

«In via preliminare, prima di procedere all'analisi nel merito dell'appello, ritiene la Corte di dover affrontare la questione se nel caso di specie sia necessario procedere ad una rinnovazione istruttoria, anche alla luce della riforma legislativa che ha novellato l'art. 603 c.p.p. introducendo il comma 3-bis secondo cui “nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale”».

La questione, di rilevo evidentemente centrale, non è esplicitamente proposta nell'atto d'impugnazione del pubblico ministero il quale, come si è accennato, non contiene richieste di rinnovazione, anche solo parziale, dell'istruzione dibattimentale.

Nondimeno, la Corte d'appello ritiene a giusta ragione di non poter ignorare le nuove disposizioni introdotte dalla l. 103/2017, in vigore dal 4 agosto 2017 e, segnatamente, il comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p. il quale parrebbe imporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (da disporsi “d'ufficio”) ogni qual volta l'appello del P.M. contenga motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.

Peraltro, la corte palermitana individua una questione ancora preliminare rispetto alla precedente, richiamando la necessità d'una lettura coordinata delle norme riformate e sottolineando che la nuova formulazione dell'art. 581 c.p.p. impone che anche il ragionamento (rectius: la critica) sulla prova risponda al requisito di specificità (viene da aggiungere: intrinseca ed estrinseca) espressamente previsto a pena di inammissibilità: occorre dunque valutare se l'appello del P.M. risponda ai requisiti minimi onde validamente introdurre il nuovo grado di giudizio.

In motivazione

«Osserva la Corte che il comma sopra citato non può che essere letto in correlazione con la nuova formulazione dell'art. 581 c.p.p. che prevede quale causa di inammissibilità dell'appello, l'omessa indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione e, in conseguenza, l'omessa indicazione delle richieste anche istruttorie. È vero, infatti, che solo di fronte ad una indicazione specifica di tali elementi il giudice di appello può essere messo nella condizione di valutare pienamente se il motivo di impugnazione è attinente alla valutazione della prova dichiarativa».

Le soluzioni giuridiche

Il percorso motivazionale si incentra esclusivamente sul tema della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: la Corte, dunque, ha implicitamente accertato l'ammissibilità dell'appello del P.M. che, pur non contenendo esplicite richieste istruttorie, ha indicato con sufficiente grado di specificità le prove delle quali si lamenta l'erronea valutazione.

Quanto al nuovo comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., i giudici d'appello si confrontano innanzitutto col dato testuale che, innegabilmente, disancora l'istituto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dal giudizio di “decisività” del mezzo di prova richiesto e, soprattutto, sembra imporre “una sorta di automatismo” della rinnovazione ogni qualvolta venga appellata dal P.M. una pronuncia assolutoria per motivi attinenti le prove dichiarative.

La sentenza inquadra agevolmente il quesito centrale: se a fronte dell'apparente automatismo della norma, residui al giudice un margine di apprezzamento in ordine all'utilità dell'assunzione della prova laddove l'appello del P.M., pur ammissibile, sia da ritenersi infondato perché basato su erronei presupposti di fatto o di diritto.

La risposta è di segno positivo: superando il dato testuale, la Corte d'appello ritiene che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale debba essere disposta solo quando la sentenza assolutoria non sia condivisibile.

In motivazione

«[…] sembra alla Corte più corretta la interpretazione nel senso che la rinnovazione dell'istruttoria va disposta solo quando il giudice di appello consideri la concreta possibilità di riformare la precedente sentenza assolutoria, ma non anche nel caso la ritenga condivisibile. Non vi sarebbe, infatti, ragione di imporre al giudice di secondo grado una nuova istruttoria dibattimentale, con prevedibili allungamenti dei tempi del processo (sicuramente non rispondenti alle esigenze dell'imputato, quando debba confermarsi la pronuncia a quest'ultimo favorevole».

L'approdo interpretativo, secondo i giudici palermitani, è avvalorato dalla lettura dei lavori preparatori ovvero dalla ricostruzione dell'intento del legislatore: la relazione conclusiva della commissione Canzio, infatti, proponeva la soluzione tradotta dal legislatore nel comma 3bis dell'art. 603 c.p.p esplicitamente richiamandosi alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo; la quale ultima, circoscriverebbe il diritto dell'imputato ad esaminare o far esaminare i testimoni davanti al giudice chiamato a decidere sulla sua responsabilità penale in grado d'appello alle sole deposizioni ritenute “decisive”.

Sono poi da ritenersi condivisibili le note sentenze a Sez. unite Dasgupta e Patalano, in specie laddove ricordano che mentre nel caso di ribaltamento in senso assolutorio del verdetto di primo grado la mancata riassunzione delle prove dichiarative da parte del giudice di appello è in linea con la presunzione d'innocenza «presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p.» (id est: ragionevole dubbio), nel caso di appello proposto contro una sentenza assolutoria, gli stessi criteri impongono la rinnovazione delle prove dichiarative.

Secondo la dirimente indicazione delle Sez. unite, il principio del ragionevole dubbio, direttamente correlato alla presunzione d'innocenza, pretende che la riforma in senso peggiorativo della sentenza sia giustificata da argomenti rafforzati e pregnanti, l'esposizione dei quali non può prescindere dalla diretta percezione delle fonti dichiarative e dalla rinnovata valutazione delle stesse.

In ultimo, anche la collocazione sistematica della nuova disposizione porta ad escludere l'obbligatorietà della rinnovazione: essa, infatti, deve essere letta in termini coerenti rispetto al terzo comma dell'art. 603 c.p.p., ovvero rispettando il suesposto canone di necessarietà, propriamente intesa quale “decisività”.

Rispetto a tali principi, l'interpretazione letterale della novella non può che apparire poco coerente, e rischia di prestare il fianco a ragionevoli dubbi di illegittimità costituzionale: infatti, risulterebbe tradito a discapito dell'imputato il principio della durata ragionevole del processo, e si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra l'impugnazione del PM e quelle delle altre parti processuali (compreso lo stesso imputato che, in ipotesi di appello su sentenza di condanna per motivi attinenti alla prova dichiarativa non potrebbe vantare identico diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale).

Osservazioni

Se un dato poteva dirsi certo all'indomani della riforma Orlando è che la regola della rinnovazione generale e automatica, apparentemente imposta dal nuovo comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., non avrebbe incontrato il favore della giurisprudenza.

Intendiamoci: una “resistenza” più che ragionevole, solo a considerare le evidenti distonie del sistema pensato dal Legislatore, con una rinnovazione necessaria limitata al solo appello del P.M. su sentenza assolutoria e un regime invariato per tutte le altre parti processuali (la parte civile ma anche lo stesso imputato che, in ipotesi di appello avverso sentenza di condanna per motivi attinenti la valutazione delle prove dichiarative, non vanta identico diritto alla rinnovazione). Ma, ancora, la previsione generalizzata e obbligatoria di rinnovazione ogni qual volta l'appello del P.M. abbia attinenza con la valutazione delle prove dichiarative, rischierebbe di “forzare” le disposizioni del diritto convenzionale e, in particolare l'art. 6, comma 3, lettera d) della Cedu che nasce espressamente quale strumento di garanzia per l'imputato (in particolare, ogni accusato ha diritto di: […]) trasformandole finanche in una nuova chance per l'accusa (si pensi all'imputato assolto nel giudizio di primo grado sulla base di deposizioni risultate a lui favorevoli e considerate attendibili e che, dunque, non abbia alcun interesse alla rinnovazione delle deposizioni testimoniali).

Per non pensare, poi, ai problemi logistici che comporterebbe per le Corti d'appello il considerevole numero di processi “da rifare” pressoché integralmente (eh già, perchè l'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. imporrebbe la rinnovazione non delle singole prove testimoniali bensì “dell'istruzione dibattimentale” che, anche a volerla limitare alle sole prove dichiarative, comprenderebbe il (ri)esame di tutti i testimoni, ivi compresi quelli “vulnerabili”, dei periti e dei consulenti).

La sentenza della Corte d'appello di Palermo ha il pregio di essersi direttamente confrontata con la nuova disposizione di legge offrendone, certamente tra le prime, un'interpretazione convincente, sia pure parzialmente abrogans.

Non era scontato che lo facesse, tra l'altro, considerato che era discutibile che le norme riformate (entrate in vigore il 4 agosto 2017) potessero applicarsi al caso di specie, in mancanza di alcuna disposizione transitoria: tempus regit actum, certo, ma se devono essere condivise le indicazioni delle Sezioni Unite (sentenza 47008/2009), il tempus del processo d'appello (ovvero la sua pendenza) decorre dalla pronuncia delle sentenza di primo grado. Dunque, in questo processo il problema poteva essere semplicemente accantonato dato che sentenza di primo grado e appello erano entrambi precedenti l'entrata in vigore della riforma.

Ciò posto, la sentenza convince soprattutto per l'adesione alle linee interpretative individuate dalle notissime sentenze a Sezioni unite Dasgupta (27620/2016) e Patalano (18620/2017), dalle quali emerge con chiarezza lo stretto legame tra obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di riforma peggiorativa e principio del ragionevole dubbio, a sua volta direttamente collegato a quello costituzionale della presunzione di innocenza; e, con essi, all'obbligo di motivazione rafforzata: in altri termini, rinnovo se (e solo se) ritengo che la prima decisione assolutoria non sia più sostenibile nemmeno in termini di dubbio ragionevole sull'affermazione di colpevolezza; e rinnovo perché solo così la motivazione della sentenza potrà dare atto di quegli “argomenti dirimenti” in punto di ragionamento probatorio ovvero di valutazione delle prove dichiarative che giustificano la rivisitazione in senso peggiorativo.

Anche questa riaffermazione dei canoni interpretativi delle Dasgupta e Patalano non era così scontata: al momento della decisione dei giudici palermitani, infatti, si attendeva un ulteriore intervento delle Sezione Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi nuovamente sul tema della rinnovazione dall'ordinanza 6 ottobre 2017 della prima Sezione penale (la questione: «se il giudice d'appello, investito di una impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado, fondata in tutto o in parte su prove dichiarative, non possa pervenire ad una riforma della decisione impugnata nel senso dell'assoluzione senza previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»).

La tematica era dunque quella della rinnovazione (anche) in ipotesi di sentenza di assoluzione in riforma di precedente condanna, già trattata e risolta in senso negativo da un puntuale passaggio della sentenza Dasgupta. Ma certo non si poteva ignorare che l'ordinanza della I Sezione seguiva la decisione n. 41572 del 20 giugno 2017 della Sezione II nella quale si era riaffermato, in consapevole e argomentata divergenza rispetto alle direttive della Dasgupta, che il principio di immediatezza, raccordato con la motivazione rafforzata, rende «iniquo l'overturning che sia basato su compendi probatori deprivati rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e tale iniquità non ha ragione di escludersi rispetto a differenti esiti decisori».

Insomma, come è stato efficacemente sostenuto su questa rivista da M. SIRAGUSA, L'insostenibile leggerezza dell'appello si proponeva una vera e propria “rivoluzione copernicana” nello statuto epistemologico del giudizio d'appello: il ragionevole dubbio deve essere interpretato come specificazione della motivazione rafforzata, la quale ha carattere generale e si impone in qualunque caso di riforma, sia in senso peggiorativo che migliorativo.

Immediatezza e oralità, funzionali ad evitare la deprivazione del compendio probatorio, “battono” il ragionevole dubbio.

Anche per questo profilo, la “storia giudiziaria”, almeno quella sin qui compiuta, ha dato ragione ai giudici palermitani: con la decisione 21 dicembre 2017, Troise le Sezioni unite hanno ribadito il principio affermato con la Dasgupta, respingendo le autorevoli spinte eccentriche.

Secondo quanto è possibile desumere dall'informazione provvisoria, la sola al momento disponibile, le Sezioni unite hanno ribadito che «il giudice d'appello, investito dell'impugnazione dell'imputato contro la sentenza di condanna con la quale si deduca l'erronea valutazione della prova dichiarativa, per pervenire alla riforma in senso assolutorio della sentenza di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia egli è tenuto (ove occorra, previa rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 c.p.p.) ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado».

Parrebbe in sintesi confermato il “primato” del ragionevole dubbio.

Resta un ultimo dubbio, ragionevole, sull'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte d'appello di Palermo: la lettura testuale del nuovo comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p. ha, almeno, il pregio di isolare il merito del giudizio dal ragionamento sulla prova. In altri termini se i motivi d'appello del P.M. attengono alla valutazione della prova dichiarativa si deve rinnovare, senza alcuna diversa preventiva delibazione.

È, invece, innegabile, che nella prospettiva della sentenza in esame, il giudice d'appello che disponga la rinnovazione anticipa una valutazione sulla fondatezza dell'appello del P.M.: lo scrivono gli stessi giudici di Palermo sottolineando che «la rinnovazione dell'istruttoria va disposta solo quando il giudice di appello consideri la concreta possibilità di riformare la precedente sentenza assolutoria».

Fermo restando che la decisione sulla rinnovazione non può prescindere dal contraddittorio tra le parti, la soluzione almeno parziale al problema (di una eventuale ricusazione dipendente dall'anticipazione del giudizio) sembra quella già suggerita da M. SIRAGUSA (op. cit): una camera di consiglio “dedicata”, dove si decida della necessarietà (id est: decisività) della rinnovazione espressamente richiesta o implicitamente suggerita dall'appello del P.M. con possibile esito interlocutorio (rinnovazione) o decisorio (conferma dell'assoluzione).

È lecito supporre che la vicenda non termini qui: in termini relativamente brevi, infatti, la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della obbligatorietà della rinnovazione prevista dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. (la questione è stata sollevata dalla Corte d'appello di Trento con ordinanza del 20 dicembre 2017 in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost.); non è quindi escluso che l'interpretazione dei giudici palermitani, dichiaratamente orientata ad evitare conflitti col principio di ragionevole durata del processo, possa trovare autorevolissimo avvallo.

Guida all'approfondimento

BELTRANI, Le attività istruttorie necessarie per riformare in melius in appello una sentenza di condanna di primo grado;

LAZZONI, La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello tra evoluzione giurisprudenziale e riforma Orlando;

SIRAGUSA, L'insostenibile leggerezza dell'appello?

SIRAGUSA, Riforma in pejus e obbligo del giudice di appello di rinnovare la prova.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario