Fungibilità dei lavoratori nel licenziamento collettivo
26 Febbraio 2018
Nell'ambito di un licenziamento collettivo che interessa un solo reparto, il lavoratore ad esso addetto che veniva chiamato a svolgere la propria attività anche in altri, può impugnare il licenziamento?
L'art 5 della L. n. 223/1991, dispone che l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, applicando i criteri concordati con le oo.ss ovvero, in difetto, quelli indicati dal legislatore. Qualora le esigenze aziendali riguardino un singolo reparto o unità produttiva, il datore ha la possibilità di procedere limitatamente ai dipendenti ivi impiegati. Ciò in ragione della infungibilità della prestazione dai medesimi svolta. Tale elemento viene a mancare se gli stessi dipendenti siano stati precedentemente assegnati anche ad altri reparti, acquisendo la professionalità necessaria a svolgervi la propria attività. In tale ipotesi si riscontra nuovamente la comparabilità delle posizioni degli stessi e dunque la fungibilità. In merito: Cass. sez. lav., 16 settembre 2016, n. 18190 |