Detrazione IVA possibile anche in assenza di dichiarazione annuale

La Redazione
27 Febbraio 2018

I giudici della Cassazione hanno affermato che il contribuente ha diritto alla detrazione se in possesso dei requisiti fondamentali, anche se non ha presentato la dichiarazione annuale. Questo quanto affermato con la sentenza del 23 febbraio 2018 n. 4392.

Con la sentenza del 23 febbraio 2018 n. 4392, i giudici della Cassazione hanno affermato che il contribuente ha diritto alla detrazione se in possesso dei requisiti fondamentali, anche se non ha presentato la dichiarazione annuale.

Nel caso in esame, a seguito di controllo, le Entrate avevano iscritto a ruolo una somma corrispondente ad un certo credito IVA relativo all'anno d'imposta 2000, in merito al quale non era stata presentata la dichiarazione annuale. Secondo la CTR, il presupposto necessario per la compensazione dei crediti era la presentazione – non avvenuta – del modello Unico; non così per la Cassazione, secondo cui «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisiti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili».

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