Sospensione parziale dell'esecuzione: cosa accade se non viene introdotto il giudizio di merito nel termine assegnato?

Giuseppe Lauropoli
27 Febbraio 2018

Viene chiesto quali siano gli effetti di un provvedimento di sospensione parziale dell'esecuzione adottato dal giudice dell'esecuzione nel corso di una procedura di pignoramento presso terzi. In particolare, si vuole conoscere se l'art. 624, comma 3, c.p.c., nell'ipotesi di disposta sospensione parziale dell'esecuzione, spieghi pienamente la sua efficacia, ed in che modo, in caso di mancata introduzione del giudizio di merito entro il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione con propria ordinanza.

Nel caso di sospensione parziale della esecuzione mediante pignoramento presso terzi disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., cosa accade laddove né il debitore opponente, né il creditore opposto introducano il giudizio di merito nel termine assegnato? Si estingue l'intero procedimento esecutivo o rimane assegnata al creditore la quota parte di somma sulla quale non è caduto il provvedimento di sospensione ?

Viene chiesto quali siano gli effetti di un provvedimento di sospensione parziale dell'esecuzione adottato dal giudice dell'esecuzione nel corso di una procedura di pignoramento presso terzi.

In particolare, si vuole conoscere se l'art. 624, comma 3, c.p.c., nell'ipotesi di disposta sospensione parziale dell'esecuzione, spieghi pienamente la sua efficacia, ed in che modo, in caso di mancata introduzione del giudizio di merito entro il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione con propria ordinanza.

Si tratta di quesito di non agevole soluzione, al quale è possibile in questa sede fornire una risposta molto sintetica, senza pretesa di esaustività.

Problematica, in primo luogo, è la stessa possibilità di disporre una sospensione solo parziale (cioè riferita ad una parte soltanto del credito azionato in via esecutiva) dell'esecuzione nel caso di pignoramento presso terzi.

Ad una tale pronuncia potrebbe ostare una tradizionale impostazione che vede il provvedimento sospensivo dell'esecuzione come atto che attiene alla procedura nella sua interezza.

Una impostazione, peraltro, che trova conforto nella lettera delle disposizioni che si occupano di sospensione dell'esecuzione, dal momento che l'art. 624, comma 1, c.p.c., fa riferimento alla sola possibilità di sospendere, concorrendo gravi motivi, “il processo” e l'art. 618 c.p.c., in tema di opposizione agli atti esecutivi, si riferisce alla sospensione della “procedura”.

D'altronde, il provvedimento di assegnazione reso nella procedura di pignoramento presso terzi viene ordinariamente inquadrato come un atto tendenzialmente definitorio della procedura, il che ovviamente mal si attaglia con la configurabilità di una assegnazione solo parziale del credito pignorato.

Tuttavia, nella prassi, è indubbiamente comune che vengano adottati, in presenza di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, provvedimenti che sospendono solo parzialmente l'esecuzione: è ciò che avviene, ad esempio, laddove l'istanza di sospensione svolta nel ricorso in opposizione risulti fondata, all'esito della valutazione effettuata dal giudice dell'esecuzione nella fase cautelare della opposizione, solo relativamente ad una parte del credito azionato esecutivamente.

Si tratta di un provvedimento, quello che dispone la sospensione parziale dell'esecuzione, che consente di conseguire due risultati importanti, che sembrano bene inquadrarsi nella funzione propria della procedura esecutiva che, in ultima analisi, è quella di soddisfare, in tempi ragionevoli, la pretesa creditoria del procedente, già sancita da un titolo esecutivo.

E così il provvedimento di sospensione parziale consente di conseguire due risultati: soddisfare subito una parte del credito del procedente (quella che risulta non contestata, ovvero quella relativamente alla quale i motivi di sospensione appaiano all'evidenza infondati) e mantenere il vincolo proprio del pignoramento sulle restanti somme pignorate fino all'esito della procedura.

Tale provvedimento di sospensione parziale avrà quindi un contenuto piuttosto articolato: all'esito della fase sommaria dell'opposizione il giudice dell'esecuzione con propria ordinanza sospenderà l'esecuzione limitatamente ad una parte del credito, assegnerà termine per l'eventuale inizio del giudizio di merito dinanzi al giudice competente e, a seconda dei casi, o provvederà con separata ma contemporanea ordinanza alla assegnazione del credito ritenuto spettante, oppure rinvierà ad altra udienza per i provvedimenti sulla assegnazione parziale del credito.

Inoltre, con la medesima ordinanza, il giudice dell'esecuzione provvederà sulle spese della fase cautelare e disporrà che il terzo pignorato mantenga il vincolo sulle somme oggetto di sospensione fino alla definizione della procedura esecutiva.

Non c'è dubbio che qualora il giudice provveda all'assegnazione parziale con provvedimento separato ma reso nella medesima data di quello che ha disposto la sospensione parziale, non si porrà alcun ostacolo alla soddisfazione del credito portato da tale ordinanza di assegnazione parziale: tale ordinanza di assegnazione, infatti, costituirà titolo esecutivo che potrà essere, in caso di mancato spontaneo pagamento da parte del terzo pignorato, a sua volta azionato esecutivamente contro quest'ultimo e davvero non si vede in che modo il meccanismo previsto dall'art. 624, comma 3, c.p.c. potrebbe ostacolare la soddisfazione di un tale credito.

Più delicato, invece, il caso in cui il giudice dell'esecuzione, nel sospendere parzialmente l'esecuzione, rinvii ad altra udienza per i provvedimenti sulla assegnazione parziale.

In questa ipotesi, potrebbe sostenersi che, in caso di mancata introduzione del giudizio di merito entro il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento sospensivo, si estingua la procedura ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., con ogni conseguente effetto in merito all'integrale svincolo delle somme pignorate.

Ad una tale conclusione parrebbe condurre la lettera dell'art. 624, comma 3, c.p.c., il quale fa riferimento, in caso di mancata introduzione del giudizio di merito (e di mancato reclamo contro il provvedimento sospensivo), ad un effetto estintivo dell'intero processo esecutivo.

E, tuttavia, un tale effetto sarebbe invero poco ragionevole e non conforme alla ratio del provvedimento di sospensione parziale, come sopra sommariamente tratteggiata.

Semplificando forse all'eccesso, si può ritenere che il provvedimento di sospensione parziale, disposto dal giudice dell'esecuzione, incorpori, a ben vedere, due diverse statuizioni: una di sospensione parziale dell'esecuzione (relativamente alla quale certamente troverà applicazione la previsione di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c.) e l'altra di rigetto parziale dell'istanza di sospensione (rispetto alla quale non potrà trovare applicazione l'art. 624, comma 3, c.p.c.).

Appare allora ragionevole ritenere che anche in questo secondo caso il credito del procedente potrà trovare soddisfazione mediante emissione di una ordinanza di assegnazione parziale.