Nulla la clausola dell'accordo collettivo che prevede un periodo di franchigia per il lavoratore nel calcolo dell'orario di lavoro
27 Febbraio 2018
Non è consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro; in particolare, con riferimento alla previsione di un accordo collettivo nel quale era stato previsto un periodo di franchigia per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento, tale franchigia si pone in contrasto insanabile con la nozione attuale di orario di lavoro accolta nella legislazione italiana, da ritenere non derogabile in maniera sfavorevole ai lavoratori stante la dichiarata attuazione delle Direttive comunitarie quanto alle “prescrizioni minime”, sicché va confermata la declaratoria di nullità parziale della clausola di franchigia (nel senso che essa è viziata ma, a sua volta, non vizia il restante contenuto del contratto individuale di lavoro). |