Responsabilità dell’amministratore rappresentante della società
17 Marzo 2016
Nelle società di persone, ai sensi dell'art. 2291 c.c. l'amministratore che ha la rappresentanza della società risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali ed è, ai sensi dell'art 2298 c.c., l'unico soggetto legittimato a compiere gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, e quindi a compiere atti di amministrazione, trattare e concludere affari in nome della società, salve le limitazioni risultanti dall'atto costitutivo o dalla procura. Ove non risultino procure speciali o preposizioni institorie necessariamente, l'amministratore ha la piena responsabilità dell'impresa, assumendo oneri e rischi di gestione, e come tale, deve ritenersi l'unico soggetto a poter compiere atti di amministrazione o concludere affari. |