Legittimazione passiva della USL per azione contrattuale da emotrasfusioni infette
28 Febbraio 2018
IL CASO Una donna, affetta da epatite C, cita in giudizio il Commissario Liquidatore di una USL soppressa per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad emotrasfusioni infette effettuate nel 1976. Il Tribunale respinge la domanda poiché fino al 1978 non esistevano test diagnostici per individuare i donatori di sangue affetti da epatite C. La Corte d'appello dell'Aquila accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Commissario liquidatore e la donna ricorre ora in Cassazione, sulla base di tre motivi.
IUS RECEPTUM DI CASS. CIV. N. 577/2008 La Suprema Corte analizza congiuntamente i tre motivi di ricorso e li dichiara fondati. La Corte d'appello aveva errato nel considerare la domanda di risarcimento avanzata come extracontrattuale, mentre la danneggiata aveva proposto azione contrattuale nei confronti dell'ex USL. La Cassazione ricorda infatti come costituisca ormai ius receptum quanto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 577/2008, che postula l'esistenza tra paziente e struttura sanitaria del c.d. contratto di spedalità, autonomo e atipico, in forza del quale la struttura ospedaliera deve fornire al paziente una prestazione articolata che comprende anche una serie di obblighi di protezione e accessori oltre alla prestazione principale medica.
LA RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO NON ESCLUDE QUELLA DELLA STRUTTURA Come già enunciato da Cass. civ. n. 15453/2011, prosegue la Corte, la responsabilità extracontrattuale del Ministero «non esclude quella eventualmente a carico della struttura e dei medici a carattere contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.», quanto meno rispetto al contatto sociale che si instaura tra paziente, strutture sanitarie e medici, anche in caso di emotrasfusioni. Quindi «la legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie sussiste sia nei confronti del Ministero ex artt. 2043 c.c., che nei confronti della struttura del personale sanitario ex artt. 1218 e 1228 c.c.» Quindi per l'azione aquiliana legittimato passivo è il Ministero, per l'azione contrattuale è la struttura ospedaliera.
IL PRINCIPIO DI CASS. CIV. N. 3261/2016 La Terza Sezione ricorda poi il principio di diritto espresso da Cass. civ. n. 3261/2016: «In materia di emotrasfusione e contagio da virus HBV, HIV, HCV, non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL, preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell'epoca, esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus, almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale».
CASSAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA La Suprema Corte conclude quindi ribadendo che gli errori della Corte di merito sono stati sia non valutare correttamente l'azione esercitata, ossia quella di responsabilità contrattuale, sia l'aver accolto l'eccezione di legittimazione passiva, poiché l'USL era stata correttamente invocata in giudizio. Cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla corte D'appello dell'Aquila, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato. |