Omesso versamento di ritenute: i limiti della responsabilità del liquidatore

La Redazione
28 Febbraio 2018

Il liquidatore di società può rispondere del delitto di omesso versamento di ritenute certificate solo se abbia distratto l'attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo abbia destinato a scopi differenti.

Il liquidatore di società può rispondere del delitto di omesso versamento di ritenute certificate solo se abbia distratto l'attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo abbia destinato a scopi differenti. È questo il principio ribadito dalla Cassazione Penale, nella sentenza n. 8995 depositata il 27 febbraio.

Il caso. Il legale rappresentante e il liquidatore di una società a responsabilità limitata, in concordato preventivo, venivano condannati per il reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000, e sul conto corrente intestato al concordato veniva disposto sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il Tribunale, in accoglimento della richiesta di riesame, annullava il decreto di sequestro, e il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale proponeva ricorso per cassazione.

Il sostituto d'imposta quale soggetto attivo del reato. Preliminarmente la Cassazione chiarisce entro quali limiti possono configurarsi addebiti ai liquidatori della società. Il ricorrente invoca, infatti, la disposizione generale di cui all'art. 64, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, che individua il sostituto d'imposta (soggetto attivo del reato di omesso versamento di ritenute) in colui che è obbligato, in forza di disposizioni di legge, al pagamento di imposte in luogo di altri.

I limiti della responsabilità del liquidatore che agisce come sostituto d'imposta. In forza di tale norma, anche il liquidatore può assumere la qualifica di sostituto d'imposta: la S.C., tuttavia, richiamando precedenti pronunce sul punto, afferma che, in base alla limitazione prevista dall'art. 36 d.P.R.n. 602/1973, il liquidatore risponde per il reato di omesso versamento non per il mero fatto del mancato pagamento delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, ma solo quando distragga l'attivo della società dal fine del pagamento delle imposte e lo destini ad altri scopi (così: Cass. Pen., n. 21987/2016).

In altre parole, può affermarsi una responsabilità del liquidatore quando non provi di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci e ai creditori, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari: la responsabilità non deriva dal mero inadempimento fiscale, ma da una distrazione dell'attivo della società finalizzato al pagamento delle imposte, per destinarlo a scopi diversi.

Sulla base di questi principi, pertanto, la S.C. rigetta il ricorso, ritenendo corretta l'inconfigurabilità del reato, operata dal provvedimento impugnato.

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