Responsabilità degli amministratori per mala gestio: i limiti alla business judgement rule

La Redazione
28 Febbraio 2018

Gli amministratori di una società di capitali sono tenuti ad agire in modo informato, ai sensi dell'art. 2381, ultimo comma, c.c., ed ogni decisione gestionale deve essere adottata con le cautele, le verifiche e le informazioni preventive richieste.

In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per danni cagionati alla società amministrata, l'insindacabilità delle scelte di gestione (c.d. business judgement rule) trova un limite nella valutazione della ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri di diligenza del mandatario, sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per scelte analoghe.

Gli amministratori di una società di capitali sono tenuti ad agire in modo informato, ai sensi dell'art. 2381, ultimo comma, c.c., ed ogni decisione gestionale deve essere adottata con le cautele, le verifiche e le informazioni preventive richieste per la scelta da compiere.

L'agire diligente dell'amministratore deve essere parametrato all'importanza della scelta gestoria; pertanto, l'amministratore diligente non può procedere se non sulla base di un piano strategico che tenga conto nel periodo medio-lungo dei costi-benefici dell'operazione e del prevedibile sviluppo, con costante e periodica verifica ed aggiornamento.

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