Legge di Bilancio 2018: novità anche per le rivalutazioni delle partecipazioni societarie

La Redazione
22 Gennaio 2018

La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 997 e 998 L. n. 205/2017) interviene anche in materia di determinazone del valore delle partecipazioni in società non quotate, con la riapertura della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.

La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) interviene anche in materia di determinazone del valore delle partecipazioni in società non quotate, con la riapertura della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali paritetiche, a decorrere dalla data del 30 giugno 2018; la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, si applicano le aliquote delle imposte sostitutive stabilite entrambe nella misura dell'8%.

In particolare, il comma 998 dell'art. 1 dispone, infatti, che “sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2” dell'art. 2 D.L. n. 282/2002, conv., con mod., in L. legge 21 febbraio 2003, n. 27/2003, “le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 448 del 2001 è raddoppiata”.

Le partecipazioni possedute da persone fisiche, per operazioni estranee all'attività di impresa, nonché per società semplici, società ed enti ad esse equiparate ex art. 5 TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sono rivalutate nella misura dell'8%, a partire dal 1° gennaio 2018 (purché entro il 30 giugno 2018 venga redatta una perizia di stima).

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