Limiti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il riparto dei contributi condominiali

Redazione scientifica
28 Febbraio 2018

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relativo al pagamento delle spese condominiali, il condomino non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera di ripartizione, né tanto meno questioni relative al rapporto di condominialità.

Il caso. La vicenda trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali dovute da una condomina e non pagate. In Cassazione, la condomina (che aveva proposto opposizione a detto decreto) sostiene sia di non aver ricevuto comunicazione della deliberazione con la quale si è approvata la ripartizione di spesa che ha dato luogo al procedimento monitorio, sia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 c.c., in quanto la medesima (non essendo condomina) non aveva alcun titolo a partecipare alle assemblee condominiali.

La S.C. nell'esaminare la questione sostiene in primo luogo la sufficienza della delibera di riparto delle spese condominiali, in quanto quest'ultima costituisce titolo idoneo del credito del condominio e legittima all'emanazione del decreto ingiuntivo. Altresì sostiene che è accoglibile l'opposizione solo nel caso in cui la delibera condominiale sia stata sospesa dal giudice dell'impugnazione ex art. 1137, comma 2, c.c., o per averla questi annullata.

Opposizione al riparto delle spese. Nel caso di specie la dedotta mancata comunicazione alla condomina delle delibere di riparto di spesa non può essere motivo di invalidità da introdurre la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, né può essere oggetto di eccezione nel medesimo giudizio l'annullabilità delle deliberazioni stesse (trattandosi di vizio invocabile con impugnazione ex art. 1137 c.c.), né può essere sollevata la questione dell'appartenenza al condominio intimante della condomina opponente. Difatti la questione circa l'appartenenza o meno al condominio deve essere instaurata in un differente giudizio con la partecipazione necessaria di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario. Pertanto il ricorso è rigettato non potendo il giudice dell'opposizione decidere in merito alla ripartizione delle spese condominiali decisa con delibera condominiale non tempestivamente impugnata, che costituisce dunque sufficiente titolo per riscuotere le somme dovute.

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