Opposizione di terzo all'esecuzione: l'impignorabilità non può essere rilevata d'ufficio

Redazione scientifica
01 Marzo 2018

Proposta opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. sulla base dell'assunto dell'esistenza in capo al terzo di un diritto (prevalente ed incompatibile con il pignoramento) di piena proprietà sul bene pignorato, i limiti dell'oggetto della domanda impediscono che essa possa essere accolta sulla base del rilievo di ufficio da parte del giudice dell'opposizione dell'impignorabilità del bene oggetto di esecuzione, a prescindere dall'opponibilità al creditore pignorante del dedotto diritto di proprietà.

Il caso. Nel corso di un procedimento di esecuzione immobiliare, il Comune di Caserta proponeva opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c.. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda che veniva, però, accolta dalla Corte d'appello di Napoli. La società titolare del credito posto in esecuzione ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione.

La ricostruzione dei fatti. Il Collegio, preliminarmente, ricostruisce i fatti che hanno dato luogo al giudizio. Il Comune di Caserta, nell'apposito giudizio nei confronti delle due società debitrici del procedente, aveva eccepito la nullità e/o inefficacia degli atti di cessione dell'area espropriata e, con l'opposizione di terzo da cui trae origine il giudizio di legittimità, ha agito facendo valere il proprio diritto di proprietà sull'immobile pignorato. Con sentenza passata in giudicato, il Comune aveva infatti visto accolte le proprie domande, ottenendo la declaratoria di nullità richiesta.

L'istituto di credito procedente ha, sin dall'inizio del processo, eccepito l'inopponibilità nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2652, n. 6, c.c., dell'esito del giudizio relativo alla nullità degli atti di cessione dell'area, per essere stata trascritta la relativa domanda oltre cinque anni dopo la trascrizione dell'atto impugnato.

La Corte d'appello di Napoli ha, invece, accolto l'opposizione senza accertare se la sentenza in questione e il diritto di proprietà del Comune sui beni pignorati fossero effettivamente opponibili al creditore, avendo ritenuto assorbente la circostanza che tali beni erano da ritenersi impignorabili, essendo entrati nel patrimonio del Comune e precisamente nel suo patrimonio indisponibile, connotato da impignorabilità assoluta.

Oggetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione. I Supremi Giudici ricordano che l'oggetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., è l'accertamento di un diritto reale dell'opponente sui beni pignorati e non la loro pignorabilità. Pertanto, non può ritenersi correttamente applicato l'art. 619 c.p.c., laddove la fondatezza dell'opposizione del terzo non venga valutata e affermata sulla base dell'accertamento del diritto reale fatto valere dal terzo (nella specie, il diritto di piena proprietà).

Accertamento di un diritto reale dell'opponente sui beni pignorati. Per tale ragione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, che dovrà valutare la fattispecie alla luce del seguente principio di diritto: «proposta opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. sulla base dell'assunto dell'esistenza in capo al terzo di un diritto (prevalente ed incompatibile con il pignoramento) di piena proprietà sul bene pignorato, i limiti dell'oggetto della domanda impediscono che essa possa essere accolta sulla base del rilievo di ufficio da parte del giudice dell'opposizione dell'impignorabilità del bene oggetto di esecuzione, a prescindere dall'opponibilità al creditore pignorante del dedotto diritto di proprietà».

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