La responsabilità concorrente dei soci non esonera l’amministratore

La Redazione
01 Marzo 2018

In tema di responsabilità degli organi gestori di una s.r.l., per atti di mala gestio, non vale ad escludere la responsabilità degli amministratori la circostanza che la decisione successivamente portata ad esecuzione da questi ultimi sia stata originariamente assunta dai soci

In tema di responsabilità degli organi gestori di una s.r.l., per atti di mala gestio, non vale ad escludere la responsabilità degli amministratori la circostanza che la decisione successivamente portata ad esecuzione da questi ultimi sia stata originariamente assunta dai soci; piuttosto, può ritenersi che alla responsabilità degli amministratori si aggiunga quella dei soci, ex art. 2476, comma 7, c.c.

La scelta gestoria attuata in esecuzione di delibere assembleari, infatti, non esonera l'amministratore dalla responsabilità per gli atti compiuti, come previsto in tema di s.p.a. dall'art. 2364, n. 5 c.c. e dal potere-dovere di non dare esecuzione a delibere in violazione dei propri obblighi e in danno alla società.

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