Forme e limiti della revoca della dichiarazione positiva resa dal debitor debitoris

01 Marzo 2018

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha esaminato le forme e i limiti della revoca della dichiarazione positiva resa dal debitor debitoris nell'ambito dell'espropriazione presso terzi.
Massima

Il debitor debitoris può revocare la dichiarazione positiva resa, ove inficiata da errore di fatto a lui non imputabile o comunque scusabile, entro l'udienza al cui esito il giudice dell'esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere sull'assegnazione delle somme pignorate, mentre, qualora sia stata pronunciata l'assegnazione sulla base della dichiarazione precedentemente revocata, può proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere l'illegittimità del provvedimento.

Il caso

Un Comune, terzo pignorato nell'ambito di un'espropriazione presso terzi, proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., assumendo di essere incorso in un errore di fatto nel rendere la propria dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., stante una precedente cessione del credito, notificatagli, ma non dichiarata. Ciò sul presupposto per cui, essendo la dichiarazione del terzo pignorato equiparabile a confessione giudiziale, essa deve intendersi revocabile per errore di fatto, ai sensi dell'art. 2732 c.c..

Il tribunale di Alessandria accoglieva l'opposizione, revocando l'ordinanza di assegnazione; avverso tale pronuncia, il creditore procedente proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

La questione

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha esaminato le forme e i limiti della revoca della dichiarazione positiva resa dal debitor debitoris nell'ambito dell'espropriazione presso terzi.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nella parte qui di interesse, sul presupposto per cui l'opposizione agli atti esecutivi può essere promossa nei confronti dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. solo a condizione che il debitor debitoris abbia precedentemente revocato la dichiarazione positiva precedentemente resa (sulla revocabilità della dichiarazione del terzo pignorato per errore di fatto o violenza v., ex multis, Cass. civ., 5 maggio 2017, n. 10912; Cass. civ., 26 marzo 2015, n. 6088; Cass. civ., 20 febbraio 2007, n. 3958).

Più in particolare, il Giudice di legittimità ha precisato che la dichiarazione del terzo, in caso di errore, non è revocabile ad nutum, ma solamente nell'ipotesi in cui l'errore stesso sia scusabile; inoltre, la revoca deve intervenire in ogni caso prima dell'udienza al cui esito il giudice dell'esecuzione emette l'ordinanza di assegnazione, anche previa riserva di decisione.

A sostegno di tale statuizione si è affermato che consentire una facoltà di revoca anche in un momento successivo a quello sopra individuato finirebbe col vanificare la legittima posizione processuale di vantaggio acquisita dal creditore procedente. Il terzo potrebbe quindi proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione non già perché questa costituisce il primo atto successivo alla dichiarazione erronea, ma soltanto per farne valere l'illegittimità, qualora essa sia stata eventualmente emessa sulla scorta della stessa dichiarazione non emendata, anche nell'ipotesi in cui il terzo abbia tempestivamente provveduto a revocarla e a sostituirla con altra ritenuta corretta.

Infine, secondo la Suprema Corte, non potrebbe impugnarsi con l'opposizione agli atti esecutivi né la dichiarazione del terzo, perché proveniente da un soggetto che non è parte in senso tecnico del procedimento esecutivo in quanto estraneo ai vincoli derivanti dal titolo azionato (Cass. civ., 26 maggio 2014, n. 11642), né l'ordinanza di assegnazione in assenza di una preventiva revoca della dichiarazione (come pure sostenuto da Cass. civ., 20 febbraio 2007, n. 3958), atteso che, in tal modo, si finirebbe col consentire l'impugnazione di un provvedimento giudiziale pur quando esso non sia inficiato da un errore del giudice poiché conforme alla dichiarazione resa.

Osservazioni

La pronuncia in commento è meritevole di segnalazione in quanto, discostandosi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 5 maggio 2017, n. 10912; Cass. civ., 26 marzo 2015, n. 6088; Cass. civ., 20 febbraio 2007, n. 3958) e di merito (Trib. Alessandria, 2 marzo 2017, n. 205; Trib. Pordenone, 29 settembre 2015, n. 715; Trib. Ancona, 24 aprile 2012, n. 587), introduce una limitazione all'esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate di cui all'art. 553 c.p.c..

L'approdo cui giunge la Suprema Corte non pare tuttavia condivisibile. Se, da un lato, infatti, è senz'altro da ammettersi la facoltà per il terzo di dedurre l'errore in cui sia incorso mediante trasmissione al creditore procedente di una nuova comunicazione ovvero rendendo una seconda dichiarazione direttamente in udienza, dall'altro lato non si comprende sulla base di quale parametro normativo debba ritenersi “precluso” al terzo che non abbia precedentemente effettuato la revoca della propria precedente dichiarazione l'esperimento dell'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme, vieppiù quando il debitor debitoris si sia avveduto dell'erroneità (incolpevole) della dichiarazione dopo la pronuncia del provvedimento del giudice dell'esecuzione (in tal senso, si vedano le pronunce di legittimità e di merito da ultimo richiamate). Opinare in senso contrario significherebbe peraltro privare il terzo pignorato di strumenti di difesa nell'ambito dell'esecuzione forzata che lo coinvolge, pur nella consapevolezza dei vizi da cui è affetta l'ordinanza di assegnazione, in quanto non conforme alla realtà sostanziale del rapporto intercorrente tra debitore e terzo pignorato.

Guida all'approfondimento
  • P. Grippo, La natura della dichiarazione (positiva), in Le espropriazioni presso terzi, a cura di F. Auletta, Bologna, 2011, 125 ss.;
  • G. Tota, Individuazione e accertamento del credito nell'espropriazione forzata presso terzi, Napoli, 2014, 126 ss., 170 ss..

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