Morte dell'attore prima della chiusura della discussione: la sentenza deve essere notificata solo presso il suo difensore
02 Marzo 2018
Il caso. Un avvocato veniva convenuto in giudizio perchè, accertatane la responsabilità professionale, ne fosse disposta la condanna al risarcimento dei danni. Svoltosi il giudizio di primo grado e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, l'attore decedeva durante la pendenza del termine per il deposito delle note di replica. Definito il giudizio di primo grado con il rigetto della domanda attorea, tentata infruttuosamente dall'avvocato la notificazione della sentenza del tribunale di Catania presso il domicilio eletto dal difensore dell'attore, la rinnovata notificazione veniva eseguita, con successo, nei confronti degli eredi. Questi ultimi si rivolgono alla Corte d'appello di Catania, la quale, però, accogliendo l'eccezione di tardività per decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c. sollevata dall'avvocato appellato, dichiarava improcedibile il gravame.
Contro tale decisione hanno proposto ricorso in Cassazione gli eredi dell'originario attore.
Morte o perdita di capacità della parte. Il Collegio ricorda sul punto il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15295/2014, in base al quale «l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione».
La “stabilizzazione” della posizione giuridica del defunto. Applicando tale principio al caso di specie, i Giudici ritengono che la “stabilizzazione” della posizione del defunto, essendo il decesso avvenuto prima della chiusura della discussione, escluda che la notificazione della sentenza che lo vedeva soccombente potesse farsi, in applicazione dell'art. 286 c.p.c., e dunque anche ai suoi eredi, dovendo al contrario avvenire unicamente presso il suo difensore, perché potessero prodursi gli effetti di cui all'art. 325 c.p.c..
Per tale ragione, la Cassazione ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione. |